Parte il processo a M.A., ex ispettore della Polizia locale di Mondovì denunciato dalla Guardia di Finanza per presunta truffa ai danni dello stato. Stando alle carte dell’accusa, l’agente (poi licenziato dal Comune) avrebbe esercitato l’attività di istruttore di sub in Liguria nei periodi di mutua. La difesa non ha scelto il rito abbreviato: «Vogliamo che siano sentiti tutti i testimoni – sostiene l’avvocato Enrico Collidà che assiste l’imputato – per chiarire la vicenda e dimostrare che è molto diversa da quanto sembrava». Il Comune non si è costituito parte civile nel processo.
Il blitz della Finanza era scattato al porto di Alassio, da dove partivano i motoscafi per l’Isola della Gallinara, in un “diving center” finito sotto la lente delle Fiamme gialle per motivi fiscali. L’agente della Polizia monregalese, che in quei giorni risultava in malattia, fu identificato dai finanzieri e denunciato per truffa. Il fascicolo è in mano al dott. Bolla, sostituto procuratore di Cuneo. La prima udienza (martedì 24 novembre a Cuneo) ha solo avviato l’istruttoria, a maggio verranno sentiti tutti i testimoni. Se il processo dovesse concludersi con un esito favorevole all’imputato, M.A. potrebbe anche chiedere e ottenere non solo il risarcimento ma anche il reinserimento sul posto di lavoro.
Il Comune non si costituisce parte civile
Il Comune ha deciso di non procedere alla costituzione di parte civile: restando di fatto "fuori" dal processo penale. Di norma, la costituzione di parte civile ha lo scopo di consentire al danneggiato (in questo caso, il Comune) di partecipare al processo al fine di contribuire all’accertamento della verità dei fatti attraverso la proposizione di mezzi di prova e la possibilità di confutare le prove a discarico offerte dall’imputato. Al termine del processo, la parte civile può chiedere il risarcimento dei danni. Perché il Comune ha scelto di non farlo? «Per queste ragioni: le indagini svolte degli organi inquirenti si palesavano approfondite, complesse, esaurienti e tali per cui alcun utile contributo avrebbe potuto apportare il Comune quale parte processuale in quanto in assenza di mezzi di prova diretti il Comune ha utilizzato proprio le prove raccolte dal P.M. per poter adottare il provvedimento di licenziamento. La costituzione di parte civile avrebbe ancorato l’azione risarcitoria per danno erariale al procedimento penale e ai tempi, come noto spesso prolungati, connessi alla sua definizione. Inoltre, la costituzione di parte civile in sede penale non avrebbe, molto probabilmente, alla definizione da parte del giudice penale del quantum del risarcimento ed avrebbe comunque demandato al giudice contabile la determinazione del quantum».
«Ci rivolgeremo alla Corte dei conti»
L'Ente si è invece attivato per chiedere i danni attraverso la trasmissione diretta degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti (Giudice competente in tema di danno erariale): iter che dovrebbe consentire una più rapida conclusione del procedimento risarcitorio. «Il Comune sulla vicenda è stato sin da subito attento e rigoroso, avviando il procedimento disciplinare ben prima che la notizia diventasse di dominio pubblico ed anzi a tale data il provvedimento di licenziamento era già stato adottato. Analogo rigore il Comune intende adottare anche nell’attuale fase, non astenendosi certo dalla richiesta di risarcimento dei danni patiti (materiali e di immagine). Non deve pertanto essere letta in tal modo la decisione di non costituirsi parte civile nel procedimento penale a carico dell’ex dipendente: l’Avvocatura Comunale, analogamente a quanto valutato anche dal’ufficio legale dell’Inail, ha ritenuto non necessaria detta costituzione in quanto la competenza per danno erariale è attribuita alla giurisdizione della Corte dei Conti. Ed è a questo giudice che il Comune si rivolgerà per ottenere il dovuto risarcimento».