«Non è stato valutato il rischio connesso al consumo». Così Paolo Adriano, sindaco di Mondovì, in un comunicato stampa spiega le ragioni che hanno portato alla sua decisione di vietare la vendita in città della cosiddetta "Cannabis legale". Una decisione anticipata poche ore fa dal nostro giornale, che ha già suscitato molto dibattito sul web.
LEGGI: divieto per 12 mesi di vendita della "cannabis legale"
«La decisione tiene conto dell’attuale situazione di ambiguità normativa sul tema della cosiddetta “cannabis legale”: da una parte c’è la Legge n. 242/2016, che incentiva la coltivazione e la filiera agroindustriale della canapa a basso contenuto di THC, dall’altro la nota del Ministero dell’Interno del 31 luglio 2018, che ha evidenziato come, a garanzia delle preminenti ragioni di tutela della salute e dell’ordine pubblico, la cessione di infiorescenze di cannabis sativa, a causa della sola presenza di THC, dovrebbe rientrare nel perimetro sanzionatorio della normativa antidroga. Vi è, altresì, la raccomandazione, contenuta nella nota del 10 aprile 2018 del Consiglio Superiore di Sanità, di attivare, nell’interesse della salute individuale e pubblica, misure atte a non consentire la libera vendita dei suddetti prodotti, considerato che: non può esserne esclusa la pericolosità; non è stato valutato il rischio connesso al consumo in relazione a specifiche condizioni quali l’età, la presenza di patologie concomitanti o le interazioni con farmaci; la vendita avviene con modalità che non permettono di escludere un’assunzione in quantità significative, dal punto di vista psicotropo e stupefacente, dei principi attivi e, in particolare, di Delta 9-THC. Per tali ragioni, in attesa di una più esaustiva definizione scientifica e di un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, investite della questione, è stata emanata, in via precauzionale, l’ordinanza».
Nell'ordinanza si legge anche: «La loro libera commercializzazione può creare una visione falsata della realtà, ingenerando, soprattutto nella giovani generazioni, particolarmente vulnerabili, l’idea ingannevole che il consumo di dette sostanze sia assolutamente normale, non dannoso e lecito».
L'ordinanza varrà per un periodo di 12 mesi e vieta ogni forma di commercio al dettaglio in sede fissa (anche tramite distributori automatici h24) e su aree pubbliche di prodotti e miscele vegetali costituite da infiorescenze di canapa sativa L. a basso tenore di principio attivo (THC inferiore a 0,2%) e suoi derivati (resine ed oli).