GUIDA ALLA FASE 2 – Dove si può andare e come muoversi dal 4 maggio

Tutto quello che c’è da sapere su spostamenti, obblighi e attività sportiva con l’entrata in vigore del nuovo DPCM valido fino al 17 maggio

fase due 4 maggio

GUIDA ALLA FASE DUE: dal 4 maggio le nuove norme. Dove si può andare e come muoversi? Risposte e infografica

Da lunedì 4 maggio l’Italia potrà cominciare a ripartire, ma a piccoli passi nel primo step della “fase 2” nell’emergenza da contagio del coronavirus Covid 19. Ma cosa si potrà fare e cosa no dopo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile in vigore fino al 17 maggio? Proviamo a rispondere agli interrogativi maggiori con l’aiuto delle note diramate sabato 2 maggio dal Governo (LEGGI QUI LE FAQ UFFICIALI) che concludono, forse, una fase di assestamento delle norme dopo la pubblicazione dell’ultimo DPCM.

In generale tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi all’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro fra le persone. Le norme regionali sono già integrate in questo elenco, ma per ognuno di questi aspetti occorre verificare la presenza di ordinanze più restrittive a livello comunale.

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CHI SONO I “CONGIUNTI”, NO AGLI AMICI – Si può uscire di casa per andare a lavorare, per situazioni di necessità o di salute a cui si aggiunge ora la possibilità di incontrare i congiunti. Il “famigerato” termine del DPCM fa riferimento a: coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge). Chiarimento ulteriore: «Gli amici non sono affetti stabili». «È comunque fortemente raccomandato – si legge ancora – limitare al massimo gli incontri con persone non conviventi, poiché questo aumenta il rischio di contagio».

MUOVERSI FUORI REGIONE – È vietato trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una Regione diversa salvo che per ragioni di salute e di lavoro di assoluta urgenza. Lo spostamento tra Regioni è ammesso, tuttavia, anche quando necessario per fare rientro alla propria residenza, al proprio domicilio o alla propria abitazione, ma dopo non saranno più consentiti spostamenti al di fuori dei confini della Regione in cui ci si trova.

COME MUOVERSI – È possibile utilizzare mezzi pubblici di trasporto, mezzi privati così come andare a piedi o in bicicletta. Nel caso di utilizzo di autovetture, è possibile lo spostamento congiunto di due persone purché distanziate di un metro se non appartenenti al medesimo nucleo familiare. Nessuna limitazione per persone tra loro conviventi.

SPOSTAMENTI E ACQUISTI – Si può uscire per l'acquisto di determinate categorie di beni, se effettuati nella propria Regione: alimentari e oggetti di prima necessità; giornali e quotidiani; carburante; prodotti informatici e di comunicazione; prodotti di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico; prodotti igienico-sanitari; articoli per l'illuminazione; articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale; prodotti per animali domestici; materiale per ottica e fotografia; combustibile per uso domestico e per riscaldamento; saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini; abbigliamento per bambini; libri e articoli di cartoleria; fiori, piante, semi e fertilizzanti

OBBLIGO DI MASCHERINE – Nei luoghi chiusi accessibili al pubblico; sui mezzi di trasporto; in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina. Indicazioni ribadite anche dalla Regione Piemonte.

CHI DEVE RIMANERE A CASA – I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) oppure, aggiunge la Regione Piemonte, con sintomi compatibili da infezione da Covid-19 (tosse, difficoltà respiratorie, riduzione dell'olfatto o del gusto, diarrea, mal di gola o raffreddore) debbano rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i rapporti sociali, contattando il proprio medico curante;

PARCHI E GIARDINI – Si può riprendere a frequentare parchi e giardini pubblici che saranno, però, controllati per evitare assembramenti. I sindaci potranno disporre o prolungare la chiusura temporanea. Non possono essere utilizzate le aree attrezzate per il gioco dei bambini che restano chiuse.

SECONDE CASE – In qualsiasi giorno della settimana è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza, salvo che per ragioni di necessità o lavoro. «Nelle seconde case si potrà andare, una persona soltanto, con rientro in giornata, per lavori indifferibili ed urgenti» ha chiarito ulteriormente a livello piemontese il presidente Cirio.

PASSEGGIATE E ATTIVITÀ SPORTIVA – Qui la formulazione dei chiarimenti è un po’ intricata nei termini. Le passeggiate sono ammesse solo se strettamente necessarie per «fare la spesa, acquistare giornali, andare in farmacia», ma allo stesso tempo è «giustificata ogni uscita dal domicilio per l’attività sportiva o motoria all’aperto». «L’attività sportiva e motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente, a meno che non si tratti di persone conviventi. A partire dal 4 maggio sarà consentita non più solo in prossimità della propria abitazione. Sarà possibile la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti. È obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri, se si tratta di attività sportiva, e di un metro, se si tratta di semplice attività motoria». Consentito, inoltre, l’utilizzo della bicicletta per svolgere attività motoria all’aperto.

LE ESCURSIONI IN MONTAGNA – Una precisione importante, che allarga di molto anche lo spettro delle possibilità di uscita è questa: «Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività. Non è consentito svolgere attività motoria o sportiva fuori dalla propria Regione». Per l'UNCEM «si potrà andare a fare passeggiate ed escursioni in montagna»: «Da lunedì si può trovare a fare escursioni e pratica sportiva nelle aree montane, sui sentieri, come Uncem e tanti altri, come il CAI, hanno chiesto negli ultimi giorni. È un passo in avanti» spiega il presidente, Marco Bussone.

CICLISMO –L’uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che proseguono l'attività di vendita. È inoltre consentito utilizzare le due ruote per svolgere attività motoria all’aperto. «Come indicato nel decreto – ha chiarito Renato di Rocco, presidente della Federazione Ciclistica Italiana – potranno uscire in bici tutti, professionisti e amatori. Le indicazioni della FCI consigliano di pedalare da soli ed evitare strade affollate. Non bisognerà indossare le mascherine, ma è consigliato averle con sé per tutti quei casi in cui un ciclista si trovi ad interagire con le forze dell’ordine o con le comunità dove svolge l’attività sportiva».

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ACCESSO AI CIMITERI – È consentito spostarsi nell’ambito della propria regione per far visita nei cimiteri ai defunti. Come per i parchi, anche nei cimiteri deve sempre essere rispettato il divieto di assembramento e, ove non fosse possibile evitare tali assembramenti, il Sindaco può disporne la temporanea chiusura.

CONTROLLI – «La giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità consentite». Resta l'autocertificazione: ne arriverà una nuova versione, ma si può continuare ad utilizzare la vecchia. In aggiunta: «La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata».

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