Spostamenti, negozi, metro di distanza, visite agli amici… eccetera: tutte le nuove norme

Spostamenti e negozi: tutte le nuove norme per esercizi commerciali, bar e ristoranti, piscine e musei. Scarica il testo ufficiale

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Spostamenti e negozi: tutte le nuove norme per esercizi commerciali, bar e ristoranti, piscine e musei. Scarica il testo ufficiale

DELIBERAZIONI A NORMA DEL TESTO UNICO SUGLI ENTI LOCALI
Fonte: nota ufficiale diramata questa mattina, 16 maggio, da Palazzo Chigi:
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il decreto delinea il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.

Spostamenti:
- all'interno della regione, spostamenti liberi senza autocertificazione
- dal 3 giugno aperti anche gli spostamenti fra le regioni
- ancora vietati gli assembramenti

«A partire dal 18 maggio 2020, gli spostamenti delle persone all’interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione. Lo Stato o le Regioni, in base a quanto previsto dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.
Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.
Tali norme varranno anche per gli spostamenti da e per l’estero, che potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali. Saranno comunque consentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti.
È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.
La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell’autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.
Resta vietato, l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio».

Attività economiche e produttive
- negozi riaperti dal 18, nel rispetto dei protocolli sanitari e di sicurezza - LEGGI QUA per le novità in Piemonte
«A partire dal 18 maggio, le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti statali emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o, nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni.
Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico.
In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale».

Sanzioni
- multa da 400 a 3.000 euro per chi viola i divieti o per i negozi che non rispettano le norme (e sospensione dell'attività, chiusura da 3 a 5 giorni)
Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale (“Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità”), le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo.
Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

NUOVE LINEE GUIDA PER NEGOZI ED ESERCIZI
Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche. Fonte: Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

DOWNLOAD:
Emergenza COVID 19 Fase2 TESTO FINALE CONDIVISO

ECCO LA SINTESI - il documento completo contiene altre norme

RISTORANTI - Potrà essere rilevata la temperatura, impedendo l’accesso sopra i 37,5 gradi di febbre. Vanno resi disponibili i prodotti igienizzanti per i clienti. Privilegiare l’accesso tramite prenotazione. Distanza di almeno un metro di separazione tra clienti. Privilegiare l’utilizzo di spazi esterni. Vietata la consumazione a buffet. Il personale di servizio deve usare la mascherina. I clienti dovranno usare la mascherina quando non seduti al tavolo. Evitare l’uso di saliere, oliere, menu, non disinfettabili dopo l’uso.

STRUTTURE RICETTIVE - Potrà essere rilevata la temperatura, impedendo l’accesso sopra 37,5 gradi. Distanziamento interpersonale di almeno un metro. Gli ospiti devono sempre indossare la mascherina. Aumentare la sostituzione dei pacchi filtranti dell’aria per la ventilazione.

SERVIZI ALLA PERSONA (Acconciatori, estetisti) - Accesso solo tramite prenotazione. Potrà essere rilevata la temperatura, impedendo l’accesso sopra i 37,5 gradi. Mantenere almeno un metro di separazione tra i clienti. L’operatore deve indossare una mascherina FFP2. Vietati sauna, bagno turco, idromassaggio. Vanno eliminate le riviste da leggere per i clienti.

COMMERCIO AL DETTAGLIO - Potrà essere rilevata la temperatura, impedendo l’accesso sopra i 37,5 gradi. Mantenere un metro di separazione tra i clienti. In caso di vendita di abbigliamento, i clienti dovranno avere guanti monouso. I clienti devono indossare la mascherina.

MERCATI E FIERE - Accessi scaglionati. Mantenere il distanziamento interpersonale. Utilizzo delle mascherine obbligatorio.

UFFICI APERTI AL PUBBLICO - Potrà essere rilevata la temperatura, impedendo l’accesso sopra i 37,5 gradi. Favorire l’accesso con prenotazione. Mantenere almeno un metro di separazione.

PISCINE - Potrà essere rilevata la temperatura, impedendo l’accesso sopra i 37,5 gradi. Divieto di accesso al pubblico. In vasca massimo una persona ogni 7 metri quadri. I propri abiti vanno riposti nella borsa. Fissati i limiti minimi del cloro in acqua. Prima dell’ingresso in piscina, obbligo di doccia saponata.

PALESTRE - Potrà essere rilevata la temperatura, impedendo l’accesso sopra i 37,5 gradi. Distanza di almeno 2 metri durante l’attività fisica. Obbligo di assicurare la disinfezione delle macchine usate. I vestiti vanno riposti nella borsa personale. Pulizia delle griglie di ventilazione con alcool etilico.

MANUTENZIONE DEL VERDE - Distanza di almeno un metro tra le persone. Una sola persona alla guida delle macchine.

MUSEI E BIBLIOTECHE - Potrà essere rilevata la temperatura, impedendo l’accesso sopra i 37,5 gradi. I visitatori devono sempre indossare la mascherina. Limitare l’utilizzo di ascensori. Disinfettare eventuali audioguide.

BALNEAZIONE - Potrà essere rilevata la temperatura, impedendo l’accesso sopra i 37,5 gradi. Mantenere un metro di separazione tra gli utenti. Garantire una superficie di 10 metri quadri per ombrellone. Lettini e sdraio vanno disinfettati ad ogni cambio di persona e deve esserci tra loro la distanza di almeno 1,5 metri.

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