Mondovì si prepara alle norme sul blocco del traffico: «Ma per ora non scattano ancora»

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Mondovì si prepara alle norme sul blocco del traffico: obbligo della nuova delibera regionale. Il sindaco: «Ma per ora non scattano ancora»

Dopo le notizie "piovute sulla testa dei Comuni", a seguito dell'adozione del Piano sulla qualità dell'aria, il Comune di Mondovì si è trovato costretto a prendere provvedimenti. «Misure straordinarie - ha spiegato il sindaco Paolo Adriano poco fa in Consiglio comunale -, purtroppo necessarie perché in assenza di queste si rischia una pesantissima sanzione pecuniaria».

A Mondovì scatteranno i blocchi, ma ATTENZIONE: non ancora da oggi, ma solo dal momento in cui verranno installati i cartelli luminosi (simili a quelli che si trovano a Torino) e che costeranno circa 150 mila euro.

Adriano: «Il tema è complesso e chiederemo un chiarimento alla Regione. Ci sono troppe tematiche che vanno ancora affinate, per non rischiare che questa norma non abbia efficacia o crei disagi ai cittadini. Per esempio, a chi arriva da fuori Mondovì».

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Ordinanza Qualità Aria DE210249

Il tema si impone dopo la delibera della Giunta Regionale del 26 febbraio nell’ambito delle misure di risanamento della qualità dell’aria nel Bacino Padano, che hanno esteso l’applicazione del “semaforo antismog” ai Comuni del Piemonte con popolazione superiore ai 10 mila abitanti. Il sindaco di Cuneo e presidente della Provincia Federico Borgna, insieme ai colleghi di Alba, Bra, Mondovì, Fossano, Savigliano, Saluzzo, Borgo San Dalmazzo e Busca, avevano inviato mercoledì 4 marzo all’Assessore Regionale all’Ambiente Matteo Marnati, una lettera in cui si chiedeva di sospendere tutto. Ma non è bastato.

Mondovì, norme sul blocco del traffico: L'ORDINANZA
Ricordiamo che entrerà in vigore SOLO dal momento in cui saranno apposte tutte le segnaletiche:

mediante l’installazione dell’idonea segnaletica verticale composta da un divieto di transito abbinato a un pannello a messaggio luminoso variabile, da piazzare in corrispondenza di ogni segnale di Centro Abitato (v. R. Bianca, v. S. Bernardo, v. S. Anna, via Cuneo, uscita tangenziale/LPM, v. Gratteria, via Tanaro, v. S. Croce e SS 28 Sud), oltre a relativa segnaletica di preavviso (in numero di otto segnali, di cui sette agli innesti della Tangenziale ed uno arrivando dalla SS 28 Sud in località Gandolfi;

pubblicità del provvedimento in prossimità degli accessi ove la decritta segnaletica a messaggio luminoso non sia installabile, in particolare in undici postazioni (via Vecchia di Pianfei, via S. Bernolfo, via S. Rocchetto, via dei Ciri, strada del Mazzucco, zona industriale/via Gratteria/Fomec, v. Ressia, via S. Maria, via Ermena, via Vecchia di Frabosa e via Vecchia di Monastero);

1. Limitazioni strutturali alla circolazione veicolare

A decorrere dalla data di avvenuta realizzazione dei descritti interventi tecnico-logistici sono attive le seguenti misure stabili di limitazione delle emissioni:

1.1 divieto di circolazione tutti i giorni (festivi compresi) dalle ore 0.00 alle 24.00 di tutti i veicoli adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) e di tutti i veicoli adibiti al trasporto merci (categoria N1,N2, N3) con omologazione inferiore o uguale all’Euro 2 dotati di motore diesel e alimentati a benzina, nonché di tutti i veicoli adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) e adibiti al trasporto merci(categoria N1, N2, N3) con omologazione inferiore o uguale a Euro 1 alimentati a GPL e metano;

1.2 divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8:00 alle 19:00 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, al 15 aprile 2021 e dal 15 settembre 2021 al 15 aprile 2022, dei veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale a Euro 3 ed Euro 4; dal 15 settembre 2023, il divieto sarà esteso ai veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale a Euro 5;

1.3 divieto di circolazione veicolare dalle ore 0:00 alle 24:00, di tutti i giorni (festivi compresi), sino al 15 aprile 2021 e dal 15 settembre 2021 sino al 15 aprile 2022, di tutti i ciclomotori e i motocicli adibiti al trasporto di persone o merci (categoria L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7) con omologazione inferiore o uguale ad Euro 1;

2. Limitazioni temporanee - Queste dipenderanno dal "semaforo" dell'Arpa che classificherà il Comune in zona verde/arancione/rossa a seconda dell'inquinamento.

IL MONITORAGGIO DELL'ARPA: CONTROLLA QUI I "COLORI"

Al raggiungimento delle soglie stabilite in relazione al “Nuovo Accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano” e in conformità alle deliberazioni della Regione Piemonte DGR n. 42-5805 del 20 ottobre 2017 e n. 9-2916 del 26 febbraio 2021, sono adottate le seguenti misure temporanee, aggiuntive rispetto alle limitazioni di cui al precedente punto 1 e valide tutti i giorni della settimana, festivi compresi, dalla data di avvenuta realizzazione dei descritti interventi tecnico-logistici al 15 aprile 2021 e dal 15 settembre 2021 al 15 aprile 2022:

2.1 Allerta di 1° Livello - colore “ARANCIO” - l’attivazione del livello avviene in base ai valori di concentrazione media giornaliera previsti sulle aree interessate dai provvedimenti. Nel caso di previsione per la media giornaliera del superamento del valore di 50 μg/m3 (pari al valore limite giornaliero) per tre giorni consecutivi si attiva il livello «arancio». I criteri di attivazione del semaforo sono dettagliati nell'allegato 1 della Determina Dirigenziale 96/A1602B/2

2.1.1 divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8:00 alle 19:00 dei veicoli adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) dotati di motore diesel con omologazione uguale ad EURO 3, 4 e 5 (dalla data di avvenuta realizzazione dei descritti interventi tecnico-logistici);

2.1.2 divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8:30 alle 14:00 e dalle 16:00 alle 19:00 dei veicoli adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2, N3) dotati di motore diesel con omologazione uguale a Euro 3 ed Euro 4 nei giorni di sabato e festivi (dalla data di avvenuta realizzazione dei descritti interventi tecnico-logistici);

2.1.3 divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 5 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell’articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (dalla data della presente Ordinanza al 15 aprile 2021 e dal 15 settembre 2021 al 15 aprile 2022);

2.1.4 divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, etc…), di combustioni all’aperto, ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità (dalla data della presente Ordinanza al 15 aprile 2021 e dal 15 settembre 2021 al 15 aprile 2022);

2.1.5 introduzione del limite a 18°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici pubblici fatta eccezione per le strutture sanitarie, nelle abitazioni, negli spazi ed esercizi commerciali e nei pubblici esercizi. Negli esercizi commerciali, nei pubblici esercizi e negli edifici con accesso al pubblico è obbligatorio tenere le porte che comunicano con l’esterno chiuse a meno che non siano installati dispositivi per l'isolamento termico degli ambienti alternativi alle porte di accesso o quando le porte non si affacciano direttamente verso l'esterno (dalla data della presente Ordinanza al 15 aprile 2021 e dal 15 settembre 2021 al 15 aprile 2022);

2.1.6 (dalla data della presente Ordinanza al 15 aprile 2021 e dal 15 settembre 2021 al 15 aprile 2022): divieto di spandimento dei liquami zootecnici, dei letami e dei materiali ad essi assimilati, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera r) del regolamento regionale 10/R/2007, e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono assimilati ai liquami zootecnici, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera s) del regolamento 10/R/2007, i digestati tal quali e le frazioni chiarificate dei digestati. Sono, tuttavia, ammesse in deroga le seguenti tecniche di spandimento:
‒ distribuzioni svolte con interramento immediato, contestuale alla distribuzione;
‒ iniezione profonda (solchi chiusi);
‒ sulle sole superfici inerbite (prati avvicendati e permanenti) spandimento a bande, applicando una delle seguenti tecniche:
• spandimento a raso in strisce;
• spandimento con scarificazione.

2.1.7 divieto di distribuzione di fertilizzanti, ammendanti e correttivi contenenti azoto di cui al d.lgs. 75/2010, fatte salve le distribuzioni svolte con interramento immediato, contestuale alla distribuzione (dalla data della presente Ordinanza al 15 aprile 2021 e dal 15 settembre 2021 al 15 aprile 2022);

2.1.8 potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all’aperto e di divieto di spandimento dei liquami (dalla data della presente Ordinanza al 15 aprile 2021 e dal 15 settembre 2021 al 15 aprile 2022).

2.2 Allerta di 2° livello – colore “ROSSO” - L’attivazione del livello avviene in base ai valori di concentrazione media giornaliera previsti sulle aree interessate dai provvedimenti. Nel caso di previsione per la media giornaliera del superamento del valore di 75 ug/m3 (pari ad 1,5 volte il valore limite giornaliero) per tre giorni consecutivi si attiva il livello «rosso». I criteri di attivazione del semaforo sono dettagliati nell'allegato 1 della Determina Dirigenziale 96/A1602B/2021 del 26 febbraio 2021 del Settore Emissioni e Rischi Ambientali della Regione Piemonte. (dalla data di avvenuta realizzazione dei descritti interventi tecnico-logistici); In aggiunta ai provvedimenti indicati al precedente punto 2.1:

2.2.1 divieto di circolazione veicolare dalle ore 8:30 alle 19:00 dei veicoli adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2, N3) dotati di motore diesel con omologazione uguale a EURO 3 e 4 nei giorni di sabato e festivi;

2.2.2 divieto di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2, N3) dotati di motore diesel con omologazione uguale all’Euro 5 diesel dalle ore 8:30 alle 14:00 e dalle 16:00 alle 19:00.

L’attivazione delle soglie di allerta e delle conseguenti misure temporanee di limitazione delle emissioni è operativa dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell’anno successivo. Le misure di limitazione della circolazione veicolare sono per semplicità riassunte nelle tabelle riportate in fondo alla presente ordinanza.

3 Veicoli esentati dalle limitazioni strutturali alla circolazione veicolare di cui ai punti 1.1 e 1.3:

3.1 veicoli diretti presso officine e centri autorizzati al fine di effettuare la revisione o la trasformazione gpl/metano o la rottamazione del veicolo purché muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (dichiarazione) redatta su carta intestata della ditta che effettua l’intervento e sottoscritta dal titolare indicante data e ora dell’appuntamento e la targa del veicolo; tali veicoli, quando in uscita da officine e/o centri di revisione autorizzati, dovranno essere accompagnati dalla fattura comprovante l’avvenuta erogazione della fornitura/servizio da parte dell’azienda interessata (accompagnati da idonea documentazione);

3.2 veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all’art. 60 del codice della strada iscritti agli appositi registri solo per la partecipazione a manifestazioni indette dalle associazioni;

4 Veicoli esentati dalle limitazioni strutturali alla circolazione veicolare di cui al punto 1.2

4.1 veicoli diretti verso officine e centri autorizzati al fine di effettuare la revisione dei veicoli o la trasformazione gpl/metano o la rottamazione del veicolo purché muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (dichiarazione) redatta su carta intestata della ditta che effettua l’intervento e sottoscritta dal titolare indicante data e ora dell’appuntamento e la targa del veicolo; tali veicoli, quando in uscita da officine e/o centri di revisione autorizzati, dovranno essere accompagnati dalla fattura comprovante l’avvenuta erogazione della fornitura/servizio da parte dell’azienda interessata (accompagnati da idonea documentazione);

4.2 veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all’art. 60 del codice della strada iscritti agli appositi registri solo per la partecipazione a manifestazioni indette dalle associazioni;

4.3 le autovetture condotte da persone che abbiano compiuto il 70° anno di età, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni;

4.4 veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di Soccorso, in servizio di Protezione Civile e autoveicoli ad uso speciale adibiti alla rimozione forzata di veicoli, veicoli destinati a interventi su mezzi o rete trasporto pubblico, veicoli destinati alla raccolta rifiuti e nettezza urbana, veicoli adibiti ai servizi pubblici di cattura animali vaganti e raccolta spoglie animali;

4.5 veicoli della categoria M1 adibiti a servizi di trasporto pubblico purché dotati di dispositivi per l’abbattimento del particolato;

4.6 veicoli che l’art. 53 del Codice della Strada definisce “motoveicoli per trasporti specifici” e “motoveicoli per uso speciale” e relativi mezzi funzionali al servizio erogato che si muovono contestualmente sullo stesso percorso;

4.7 veicoli che l’art. 54 del Codice della Strada definisce “autoveicoli per trasporti specifici” e “autoveicoli per uso speciale” e relativi mezzi funzionali al servizio erogato che si muovono contestualmente sullo stesso percorso;

4.8 veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dagli uffici, ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l’indirizzo nonché l’orario di inizio e termine dell’attività lavorativa, di terapia ecc. (accompagnati da idonea documentazione);

4.9 veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie, interventi od esami o dimesse da Ospedali e Case di cura in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione o foglio dimissione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami o che deve essere dimessa è necessario esibire adeguata documentazione o autodichiarazione nel quale il conducente dichiari anche il percorso e l’orario (accompagnati da idonea documentazione);

4.10 veicoli utilizzati da lavoratori la cui abitazione e/o luoghi di lavoro non sono serviti, negli orari di lavoro, dai mezzi pubblici nel raggio di 1000 m; la condizione deve essere giustificata da una nota del datore di lavoro che attesti le generalità del guidatore, il numero di targa del mezzo, il luogo di lavoro e l’orario di lavoro (accompagnati da idonea documentazione);

5 Veicoli esentati dalle limitazioni temporanee alla circolazione veicolare di cui al punto 2 Le seguenti esenzioni si applicano nei giorni di allerta di 1° e 2° livello esclusivamente ai veicoli soggetti alle limitazioni temporanee: - diesel Euro 5 tutti i giorni (festivi compresi); - diesel Euro 3 e Euro 4 solo nelle giornate di sabato e nei festivi.

5.1 veicoli diretti verso officine e centri autorizzati al fine di effettuare la revisione dei veicoli o la trasformazione gpl/metano o la rottamazione del veicolo purché muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (dichiarazione) redatta su carta intestata della ditta che effettua l’intervento e sottoscritta dal titolare indicante data e ora dell’appuntamento e la targa del veicolo; tali veicoli, quando in uscita da officine e/o centri di revisione autorizzati, dovranno essere accompagnati dalla fattura comprovante l’avvenuta erogazione della fornitura/servizio da parte dell’azienda interessata (accompagnati da idonea documentazione);

5.2 veicoli di interesse storico e collezionistico, compresi quelli soggetti alle limitazioni strutturali, di cui all’art. 60 del codice della strada iscritti agli appositi registri solo per la partecipazione a manifestazioni indette dalle associazioni;

5.3 le autovetture condotte da persone che abbiano compiuto il 70° anno di età, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni;

5.4 veicoli della categoria M1 dotati di motore diesel con omologazione uguale a Euro 5 al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall'amministrazione comunale; l'esenzione è valida esclusivamente dalle ore 8:00 alle ore 8:30 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00 nei giorni feriali e dalle ore 8:00 alle ore 8:30 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 nei giorni di sabato e festivi;

5.5 veicoli adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2, N3) dotati di motore diesel con omologazione uguale a Euro 3 ed Euro 4 nel caso di attivazione del 2° livello di allerta (colore "ROSSO") al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall'amministrazione comunale; l'esenzione è valida esclusivamente dalle ore 8:00 alle ore 8:30 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 nei giorni di sabato e festivi;

5.6 veicoli dotati di motore diesel con omologazione uguale a Euro 5 utilizzati da lavoratori turnisti o che stanno rispondendo a chiamata in reperibilità; la condizione di turnista e di reperibilità dovrà essere giustificata da apposita documentazione rilasciata dall’azienda o ente di appartenenza (accompagnati da idonea documentazione);

5.7 veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di Soccorso, in servizio di Protezione Civile e autoveicoli ad uso speciale adibiti alla rimozione forzata di veicoli, veicoli destinati a interventi su mezzi o rete trasporto pubblico, veicoli destinati alla raccolta rifiuti e nettezza urbana, veicoli adibiti ai servizi pubblici di cattura animali vaganti e raccolta spoglie animali;

5.8 veicoli della categoria M1 adibiti a servizi di trasporto pubblico purché dotati di dispositivi per l’abbattimento del particolato;

5.9 veicoli che l’art. 53 del Codice della Strada definisce “motoveicoli per trasporti specifici” e “motoveicoli per uso speciale” e relativi mezzi funzionali al servizio erogato che si muovono contestualmente sullo stesso percorso;

5.10 veicoli che l’art. 54 del Codice della Strada definisce “autoveicoli per trasporti specifici” e “autoveicoli per uso speciale” e relativi mezzi funzionali al servizio erogato che si muovono contestualmente sullo stesso percorso;

5.11 veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dagli uffici, ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l’indirizzo nonché l’orario di inizio e termine dell’attività lavorativa, di terapia ecc. (accompagnati da idonea documentazione);

5.12 veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie, interventi od esami o dimesse da Ospedali e Case di cura in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione o foglio dimissione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami o che deve essere dimessa è necessario esibire adeguata documentazione o autodichiarazione nel quale il conducente dichiari anche il percorso e l’orario (accompagnati da idonea documentazione);

5.13 veicoli utilizzati da lavoratori la cui abitazione e/o luoghi di lavoro non sono serviti, negli orari di lavoro, dai mezzi pubblici nel raggio di 1000 m; la condizione deve essere giustificata da una nota del datore di lavoro che attesti le generalità del guidatore, il numero di targa del mezzo, il luogo di lavoro e l’orario di lavoro (accompagnati da idonea documentazione);

5.14 veicoli dotati di motore diesel con omologazione uguale a Euro 5 condotti da persone il cui ISEE del relativo nucleo familiare sia inferiore alla soglia di 14.000 €, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni. Il veicolo deve essere di proprietà di uno dei componenti del nucleo famigliare. Occorre essere muniti di copia dell’attestazione ISEE che attesti i predetti requisiti;

5.15 autoveicoli per trasporto persone (categoria M1) con almeno 3 persone a bordo se omologate a quattro o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2/3 posti (car-pooling);

5.16 veicoli delle aziende e degli enti di servizio pubblico in pronto intervento dei quali sia dimostrata la funzione e la destinazione ad interventi tecnico-operativi indilazionabili, (accompagnati da idonea documentazione);

5.17 veicoli privati dei conduttori delle unità cinofile delle FFAA, degli Organi di Polizia, dei VV.FF., dei Servizi di Soccorso e della Protezione Civile, se autorizzati al trasporto in autonomia del cane a questi affidati in via continuativa, per il raggiungimento della sede/luogo di servizio dalla propria abitazione e viceversa, purché per il percorso più breve ed accompagnati da attestazione motivata del proprio Comando/Ufficio;

5.18 veicoli del car sharing;

5.19 macchine operatrici, macchine agricole, mezzi d’opera;

5.20 veicoli delle Associazioni o Società sportive appartenenti a Federazioni affiliate al CONI o altre Federazioni riconosciute ufficialmente, o veicoli privati utilizzati da iscritti alle stesse con dichiarazione del Presidente indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato. Veicoli utilizzati da arbitri o direttori di gara o cronometristi con dichiarazione del Presidente della rispettiva Federazione indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato Questa deroga ha validità soltanto nelle giornate di sabato e festivi durante le quali è attivo un livello di criticità (accompagnati da idonea documentazione);

5.21 veicoli utilizzati da operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell’Ente per cui operano che dichiari che l’operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l’assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli utilizzati da persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia (accompagnati da idonea documentazione);

5.22 veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie funebri o a cerimonie religiose o civili non ordinarie, purché forniti di adeguata documentazione (sarà sufficiente esibire gli inviti o le attestazioni rilasciate dai ministri officianti ovvero autodichiarazione con data e luogo della cerimonia) (accompagnati da idonea documentazione);

5.23 veicoli utilizzati da medici e veterinari in visita domiciliare e/o ambulatoriale con medico a bordo e con tessera dell’Ordine professionale; veicoli utilizzati da medici e operatori sanitari in turno di reperibilità nell’orario del blocco; veicoli utilizzati da infermieri e ostetriche in visita domiciliare e/o ambulatoriale, con il titolare a bordo e con dichiarazione dei rispettivi Collegi Professionali attestante la libera professione (accompagnati da idonea documentazione);

5.24 veicoli al servizio di testate televisive e per riprese cinematografiche con a bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio ecc., veicoli utilizzati per la distribuzione della stampa periodica, veicoli utilizzati da operatori radiofonici o da giornalisti iscritti all’Ordine in possesso di dichiarazione rilasciata dalla testata per cui lavorano da cui risulti che sono in servizio negli orari del blocco (accompagnati da idonea documentazione);

5.25 veicoli o mezzi d’opera che effettuano traslochi o per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico dagli uffici competenti. Nel caso di traslochi effettuati con mezzi privati sarà necessario esibire autodichiarazione nella quale il conducente dichiari luogo e orario dell’attività (accompagnati da idonea documentazione);

5.26 veicoli di imprese che eseguono lavori pubblici per conto del comune o altre amministrazioni pubbliche o per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell’Ente per cui lavorano o che eseguono interventi programmati con autorizzazione della regia cantieri e/o bolle di manomissione per interventi su sottoservizi (accompagnati da idonea documentazione);

5.27 veicoli utilizzati nell’organizzazione di manifestazioni per le quali sono state precedentemente rilasciati atti concessori di occupazione suolo pubblico, forniti di apposita documentazione rilasciata dai Servizi competenti (accompagnati da idonea documentazione);

5.28 veicoli utilizzati da Enti o Associazioni per manifestazioni patrocinate e/o organizzate dalla Città (accompagnati da idonea documentazione);

5.29 veicoli di artigiani della manutenzione e dell’assistenza con relativo certificato della C.C.I.A.A. per interventi tecnico-operativi urgenti e indilazionabili (accompagnati da idonea documentazione);

5.30 veicoli per il trasporto di pasti per il rifornimento di mense scolastiche, ospedaliere, case di riposo per anziani o strutture sanitarie assistenziali o singole comunità (accompagnati da idonea documentazione);

5.31 veicoli di residenti in altre regioni italiane o all’estero muniti di prenotazione o della ricevuta alberghiera, limitatamente al percorso tra l’albergo e i confini della città, per l’arrivo e la partenza (accompagnati da idonea documentazione);

5.32 veicoli di incaricati dei servizi di pompe funebri e trasporti funebri (accompagnati da idonea documentazione);

5.33 veicoli utilizzati per il rifornimento di medicinali (accompagnati da idonea documentazione);

5.34 veicoli utilizzati dall’Autorità Giudiziaria, dagli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria in servizio e con tesserino di riconoscimento (accompagnati da idonea documentazione);

5.35 veicoli utilizzati per il trasporto di persone che hanno prenotato un volo aereo per il giorno di blocco del traffico, muniti del corrispondente titolo di viaggio. Il tragitto e l'orario di circolazione del veicolo devono essere congruenti con la motivazione dell’esonero (accompagnati da idonea documentazione);

5.36 veicoli che devono essere imbarcati come veicoli al seguito per trasferimenti marittimi e ferroviari, come risultante dai documenti di viaggio. Il tragitto e l'orario di circolazione del veicolo devono essere congruenti con la motivazione dell’esonero (accompagnati da idonea documentazione);

5.37 veicoli adibiti al trasporto di cose di venditori ambulanti con autorizzazione ad occupare suolo pubblico valida nei giorni festivi, in possesso di regolare licenza ambulante e occupazione suolo pubblico rilasciato dal Settore competente (accompagnati da idonea documentazione);

5.38 veicoli ad uso degli uffici diplomatici con targa CD o CC (Corpo Consolare) oppure con idonea documentazione comprovante l’appartenenza e l’attività (accompagnati da idonea documentazione).

L’orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere congrui con la motivazione dell’esonero

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