Nelle tabaccherie potranno tornare le slot dismesse dopo il 2016. Restano vietate nei bar

Gioco d'azzardo in Piemonte: il Consiglio regionale approva il Ddl della Giunta Cirio: distanziometro a 400 metri e nuovi limiti orari

In Piemonte tornano ad aumentare i locali con le slot machine
In Piemonte tornano ad aumentare i locali con le slot machine

Nelle tabaccherie potranno tornare le slot dismesse dopo il 2016. Restano vietate nei bar. Si è concluso giovedì pomeriggio, con l’approvazione in aula, il lungo iter legato all’approvazione della Legge sul contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico. Il Consiglio regionale del Piemonte ha, infatti, approvato il Ddl 144 sul gioco presentato dalla Giunta Cirio, al centro, negli ultimi mesi, di tante polemiche e di una vera e propria "battaglia" in seno al Consiglio stesso a colpi di emendamenti. Ecco, nel dettaglio, cosa dispone la nuova normativa.

DISTANZIOMETRO E LUOGHI SENSIBILI - Sale gioco e apparecchi da gioco, spiega Agipronews, dovranno rispettare una distanza minima di 300 metri (per i Comuni con meno di 5mila abitanti) e di 400 metri (per i Comuni con oltre 5mila abitanti) dai luoghi sensibili. Tra questi, scuole, università, istituti di credito, money transfer, compro oro, ospedali, strutture sociosanitarie. La legge del 2016 prevedeva scaglioni di 300 e 500 metri.

LIMITI ORARI - Otto ore di stop giornaliero per sale gioco e scommesse su tutto il territorio piemontese, che dovranno interrompere l’attività dalle 2 alle 10. Gli spazi riservati al gioco all’interno degli esercizi pubblici si fermeranno per 10 ore, dalle 24 alle 8 e dalle 13 alle 15. Tali disposizioni , spiega agipronews, saranno valide anche per gli apparecchi. Come illustrato dall’assessore Fabrizio Ricca nel corso dell’esame dell’articolato, rimane «la facoltà esclusiva per i titolari delle concessioni» di prevedere ulteriori restrizioni. Il provvedimento di cinque anni fa lasciava invece ai Comuni la facoltà di individuare le fasce di interruzione.

NIENTE SLOT NEI LOCALI PIU’ PICCOLI - La nuova legge, ricorda agipronews,  prevede anche il contingentamento delle slot machine: per gli esercizi di dimensione compresa tra i 25 e i 50 metri sarà possibile installare una sola slot, che potranno diventare due nel caso di locali oltre i 50 metri quadri. Vietata invece l’installazione degli apparecchi negli esercizi sotto i 25 metri quadri.

RETROATTIVITA’ ELIMINATA - Il provvedimento appena approvato consentirà a sale giochi e scommesse e alle tabaccherie di presentare istanza per reinstallare gli apparecchi dismessi dopo l’entrata in vigore della legge 2016. Tale disposizione, conclude Agipronews,  non sarà invece valida per i bar, come ha sottolineato il consigliere Domenico Rossi (PD) nel corso della discussione.

«Con questo provvedimento è stato – afferma l’assessore regionale Andrea Tronzano – ristabilito lo stato di diritto e la certezza degli investimenti. Salvati i lavoratori dal licenziamento. Garantita la legalità rispetto al gioco sommerso. Sconfitto lo stato etico che dice ai propri cittadini che cosa sia giusto e che cosa si deve fare. Sono veramente soddisfatto perché è una battaglia di principio e di sostanza che ho iniziato per primo tre anni fa in quasi totale solitudine ed oggi, grazie agli amici della Lega e al mio partito Forza Italia, è diventata realtà».

«Quella che abbiamo approvato è una Legge moderna che vuole fotografare il pericolo delle ludopatie in modo preciso e serio. La Regione, grazie a questo percorso che ha deciso di intraprendere, si doterà di strumenti di monitoraggio che potranno vigilare costantemente sul gioco patologico, su quello online e sul percorso di formazione che giovani e lavoratori del settore potranno iniziare grazie ai fondi stanziati contro la ludopatia – afferma l’assessore regionale Fabrizio Ricca –. Oltre a questo, era anche nostra intenzione tutelare i posti di lavoro del comparto del gioco legale. Pensiamo che la fondamentale esigenza di tutelare la salute pubblica, infatti, non debba mai scontrarsi con l’esigenza, altrettanto importante, di tutelare il diritto al lavoro. L’istituzione che cede all’idea di non poter controllare i fenomeni in modo sano e responsabile è un’istituzione che abdica alla sua stessa missione».

LA LEGGE

Distanze da luoghi sensibili

È interdetto l'esercizio delle attività in locali che si trovano a una distanza inferiore a trecento metri, calcolati secondo il percorso pedonale più breve, per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti, ed inferiore a quattrocento metri per i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti, dai seguenti luoghi sensibili: a) gli istituti scolastici d’istruzione secondaria; b) le università; c) gli istituti di credito, sportelli ATM e servizi di trasferimento denaro (money transfer); d) gli esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati ed altre attività creditizie; e) ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario; f) le strutture ricettive per categorie protette. Le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a limitare la visibilità dall'esterno. Ai fini della presente legge sono equiparati a nuova apertura: a) l'installazione di apparecchi aggiuntivi, esclusa la sostituzione di apparecchi esistenti; b) il trasferimento dell'attività in altro locale.

Nelle tabaccherie potranno tornare le slot

A far data dall’entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 dicembre 2021, i titolari degli esercizi pubblici e commerciali presso cui alla data del 19 maggio 2016 erano collocati apparecchi per il gioco, i quali, in attuazione di quanto disposto dalla l.r. 9/2016, hanno dismesso gli apparecchi, possono rivolgere istanza al soggetto competente e reinstallarli, anche qualora siano intervenuti mutamenti di titolarità, di variazione del concessionario ovvero della nomina di nuovo rappresentante legale, senza che ciò possa essere equiparato a nuova installazione, purché venga mantenuto un numero di apparecchi non superiore a quello già esistente alla data del 19/05/2016.
2. A far data dall’entrata in vigore della presente legge ed entro il 31.12.2021, i titolari di autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli presso cui alla data del 19 maggio 2016 erano collocati apparecchi per il gioco, i quali, in attuazione di quanto disposto dalla l.r. 9/2016, hanno dismesso gli apparecchi per il gioco possono rivolgere istanza al soggetto competente e reinstallarli anche qualora siano intervenuti mutamenti di titolarità, di variazione del concessionario ovvero della nomina di nuovo rappresentante legale, senza che ciò possa essere equiparato a nuova installazione.

Prevenzione

La Regione, nell’ambito delle competenze in materia di tutela della salute e di politiche sociali e sanitarie, promuove interventi finalizzati alla prevenzione, al contrasto e alla riduzione del rischio di dipendenza dal gioco d'azzardo patologico sul tessuto sociale, al rafforzamento della cultura del gioco misurato, responsabile e consapevole nonché al recupero delle persone che ne sono affette e al supporto delle loro famiglie e alla tutela delle fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione con particolare riferimento alla tutela preventiva dei minori e dei giovani. La legge disciplina i corsi di formazione finalizzati alla prevenzione della dipendenza da gioco d’azzardo patologico, in particolare attraverso il riconoscimento delle situazioni di rischio, favorendo, inoltre, con lo stesso personale formato, la realizzazione di un test di verifica che permetta una concreta valutazione del rischio di dipendenza. I costi per i corsi di formazione degli esercenti e dei lavoratori dipendenti sono a carico dei datori di lavoro e devono essere svolti in orario lavorativo.

Educazione e monitoraggio

Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’approvazione della presente legge, approva il Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio del gioco d'azzardo patologico, con validità triennale, al fine di promuovere e incentivare:
-Interventi di monitoraggio e di prevenzione del rischio del gioco d'azzardo patologico mediante iniziative di sensibilizzazione, educazione, informazione e comunicazione.
-Informare genitori e famiglie sui programmi di filtraggio e blocco dei giochi on line.
-L’assistenza e la consulenza telefonica, tramite l'estensione di numeri verdi esistenti, di un servizio specifico finalizzato a fornire un primo livello di ascolto, assistenza e consulenza telefonica per l'orientamento ai servizi, i cui riferimenti sono affissi su ogni apparecchio per il gioco lecito.

Minori e gioco online

Gli Istituti di istruzione primaria e secondaria predispongono, nell’ambito della propria autonomia, iniziative didattiche volte a rappresentare agli studenti il senso autentico del gioco e i potenziali rischi connessi all’abuso o all’errata percezione del medesimo.
Al fine di incentivare l’informazione e l’educazione tra i minori sulle conseguenze derivanti dall’abuso dell’utilizzo di giochi e applicazioni on line, per computer e smartphone, vengono organizzate nelle scuole di ogni ordine e grado della Regione, in collaborazione con l’ufficio scolastico regionale (U.S.R. Piemonte), lezioni tematiche volte ad educare, sensibilizzare ed informare le nuove generazioni sui rischi derivanti dall’abuso del gioco patologico d’azzardo e dalla dipendenza da gioco.

“Slot, no grazie!”

È istituito il logo regionale “Slot, no grazie!”. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predispone un concorso per la progettazione grafica del logo regionale “Slot, no grazie!” la cui partecipazione è riservata agli istituti scolastici e a quelli formativi di secondo grado della Regione. La partecipazione è a titolo gratuito.
La Regione istituisce la giornata “Slot, no grazie!” dedicata a sensibilizzare, in collaborazione con gli istituti di ogni ordine e grado e con le università, le nuove generazioni sul tema del contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico per prevenirne i rischi.

Test dipendenza gioco e pubblicità

La Regione rende, inoltre, disponibile tramite le ASL, un decalogo di azioni sul gioco sicuro e responsabile e i contenuti di un test di verifica per una rapida valutazione del rischio di dipendenza da gioco patologico d’azzardo. Il materiale fornito è esposto in luogo visibile e accessibile al pubblico. La Regione vieta gli spazi pubblicitari relativi al gioco lecito sui mezzi di trasporto pubblico locale e regionale per favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione. E' vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco e sale scommesse . E' altresì vietata, all'esterno dei locali che ospitano sale da gioco, sale scommesse, ricevitorie, agenzie ippiche e qualunque altro genere di attività che offre giochi con vincite in denaro, comunque denominati, qualunque forma di esposizione di cartelli, manoscritti e proiezioni video che pubblicizzano la possibilità di vincita ovvero vincite, di qualunque importo, appena accadute o risalenti nel tempo.

Fondi per la lotta alla ludopatia

Gli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in 955mila euro per ciascun esercizio finanziario trovano copertura nei trasferimenti Ministeriali per la tutela della salute e il contrasto al GAP.

 

 

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