Parte l’assegno unico per i figli a carico. Ecco come fare la domanda

Con il 2022 parte l’assegno unico per i figli a carico. È già possibile fare la domanda: occorre presentare la richiesta ogni anno con o senza Isee. Ecco come fare

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Con il 2022 parte l’assegno unico per i figli a carico. È già possibile fare la domanda: occorre presentare la richiesta ogni anno con o senza Isee. Ecco come fare

Tutto pronto per l’Assegno unico e universale (Auu) per i figli. La domanda, con validità annuale da rinnovare ogni anno, dovrà essere presentata in modalità telematica all’Inps ovvero presso gli Istituti di patronato, a decorrere dal 1° gennaio 2022. Erogazioni a partire da marzo 2022 tramite bonifico sul conto corrente dei genitori. Il decreto legislativo che istituisce il beneficio è stato approvato lo scorso 23 dicembre dal Consiglio dei ministri in via definitiva su proposta del ministro per le Pari opportunità e la Famiglia, del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e del ministro dell’Economia e delle Finanze.

Assegno unico per i figli a carico: COS’È

L’Assegno unico e universale è un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili. L’importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda tenuto conto dell’età e del numero dei figli nonché di eventuali situazioni di disabilità dei figli. L’assegno è definito unico, poiché è finalizzato alla semplificazione e al contestuale potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, e universale in quanto viene garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di euro 40mila.

A chi è rivolto

L’Assegno unico e universale spetta ai nuclei familiari in cui ricorrono le seguenti condizioni:

• per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;

• per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni (che frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea o svolga un tirocinio oppure un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui; sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego; svolga il servizio civile universale)

• per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

Assegno unico per i figli a carico: come funziona

L’importo dell’Assegno unico e universale per i figli a carico è determinato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, verificata tenendo conto dell’ISEE in corso di validità. Pertanto, alle famiglie che al momento della domanda siano in possesso di ISEE in corso di validità, l’assegno è corrisposto con importi maggiorati e calcolati in base alla corrispondente fascia. Le medesime maggiorazioni sono comunque riconosciute, con decorrenza retroattiva con tutti gli arretrati, anche a coloro che al momento della presentazione della domanda non siano in possesso di ISEE, ma per le quali L’ISEE sia successivamente attestato entro il 30 giugno. L’Assegno unico per i figli a carico, poiché è una misura “universale”, può essere richiesto anche in assenza di ISEE ovvero con ISEE superiore alla soglia di 40 mila euro. In tal caso, saranno corrisposti gli importi minimi dell’assegno previsti dalla normativa. Si ricorda che per la presentazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) per ottenere ISEE, è possibile recarsi presso uno degli intermediari abilitati a prestare l’assistenza fiscale (CAF), ovvero on line sul sito internet dell’INPS mediante credenziali SPID, carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi, scegliendo l’ISEE in modalità ordinaria o precompilata. In tale ultimo caso, l’ISEE è reso normalmente disponibile entro poche ore dalla richiesta.

Quanto spetta

L’importo dell’Assegno unico e universale viene determinato in base all’ISEE eventualmente presentato del nucleo familiare del figlio beneficiario, tenuto conto dell’età dei figli a carico e di numerosi altri elementi. In particolare, è prevista:

• una quota variabile modulata in modo progressivo (si va da un massimo di 175 euro per ciascun figlio minore con ISEE fino a 15mila euro, a un minimo di 50 euro per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 40 mila euro). Gli importi dovuti per ciascun figlio possono essere maggiorati nelle ipotesi di nuclei numerosi (per i figli successivi al secondo), madri di età inferiore a 21 anni, nuclei con quattro o più figli, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro, figli affetti da disabilità,

• una quota a titolo di maggiorazioni per compensare l’eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, se l’importo dell’assegno dovesse risultare inferiore a quello che deriva dalla somma dei valori teorici dell’assegno al nucleo familiare (componente familiare) e delle detrazioni fiscali medie (componente fiscale), che si sarebbero percepite nel regime precedente la Riforma.

L’Assegno unico e universale è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, mediante accredito su conto corrente bancario o postale, ovvero scegliendo la modalità del bonifico domiciliato. In fase di compilazione della domanda, il genitore richiedente potrà indicare le modalità di pagamento prescelte anche con riferimento all’altro genitore (es. IBAN dell’altro genitore, per quanto a propria conoscenza). Qualora il genitore richiedente non dovesse indicare la modalità di pagamento dell’altro genitore esercente la responsabilità genitoriale, quest’ultimo potrà provvedere autonomamente a inserirlo, accedendo alla domanda del richiedente con le proprie credenziali. In tal caso, il pagamento della quota al secondo genitore decorre da quando tale scelta di accredito al 50% è stata comunicata all’INPS.

In caso di affidamento esclusivo, l’assegno è corrisposto, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. In tal caso, tenuto conto che non sarà possibile verificare i contenuti dell’accordo tra i genitori, la corresponsione del 100% dell’importo spettante al genitore affidatario dovrà essere confermata anche dall’altro genitore che accede alla domanda mediante le proprie credenziali. In assenza di tale validazione, il pagamento potrà essere effettuato al genitore richiedente nei limiti del 50% dell’importo complessivamente spettante.

Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, l’assegno è riconosciuto nell’interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido familiare.

Per i nuovi nati a decorrere dal 1° marzo, l’assegno unico e universale spetta dal settimo mese di gravidanza.

Con l’entrata in vigore dell’Assegno unico e universale, a decorrere dal mese di marzo 2022 sono abrogate le seguenti misure di sostegno alla natalità, in quanto assorbite dall’assegno: il premio alla nascita o all’adozione (Bonus mamma domani); l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori; gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili; l’assegno di natalità (cd. Bonus bebè), le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni.
L’assegno unico non assorbe né limita gli importi del bonus Asilo nido. L’assegno unico e universale è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali.
Inoltre, l’assegno è compatibile con il Reddito di cittadinanza. Per i percettori del Reddito di cittadinanza l’importo dell’assegno è erogato, con le stesse modalità di erogazione del RdC, mediante accredito sulla carta Rdc di cui gli stessi sono in possesso. Per la determinazione del Reddito familiare l’assegno unico non si computa nei trattamenti assistenziali. L’Assegno unico e universale non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF.

Assegno unico per i figli a carico: quando fare la domanda

La domanda per l’assegno unico e universale è annuale, comprendendo le mensilità che vanno da marzo a febbraio dell’anno successivo e può essere presentata a partire dal 1° gennaio 2022 da uno dei due genitori esercenti la responsabilità genitoriale a prescindere dalla convivenza con il figlio, direttamente attraverso il sito INPS, ovvero chiamando il contact center o tramite patronati. La domanda può essere presentata anche mediante tutore del figlio ovvero del genitore, nell’interesse esclusivo del tutelato. Al compimento della maggiore età, i figli possono presentare la domanda in sostituzione di quella eventualmente già presentata dai genitori e richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante.

Per le domande presentate a gennaio e febbraio, l’assegno sarà corrisposto a partire dal mese di marzo 2022; i relativi pagamenti saranno effettuati dal 15 al 21 marzo 2022. Per le domande presentate dal 1° gennaio al 30 giugno 2022, l’assegno unico e universale spetta con tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo 2022. Per le domande presentate dopo il 30 giugno, l’assegno decorre dal mese successivo a quello di presentazione ed è determinato sulla base dell’ISEE al momento della domanda.

Da gennaio 2022 sul sito dell’INPS è disponibile il link alla domanda. La domanda sarà riferita a pagamenti di prestazioni relative al periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione e quello di febbraio dell’anno successivo. Il link on line alla domanda sarà comunque sempre accessibile e il pagamento dell’assegno unico sarà effettuato in ogni caso dal mese successivo alla presentazione della domanda.
La domanda può essere presentata: accedendo dal sito www.inps.it al servizio “Assegno unico e universale per i figli a carico” con SPID almeno di livello 2, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS); contattando il numero verde 803.164 o il numero 06 164.164; tramite Enti di patronato.

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