Si torna in “zona gialla”, almeno fino al weekend: ecco le norme in vigore

piemonte zona gialla riepilogo norme

Da oggi, lunedì 11 gennaio, si torna alle norme "stabili" dopo il periodo festivo. Il Piemonte è in "zona gialla", con in più il divieto di mobilità fra le regioni. Sul sito del Governo sono state pubblicate le "FAQ specifiche sugli spostamenti fino al 15 gennaio 2021". La maggior parte di queste norme dovrebbero essere confermate interamente col decreto in arrivo, dal 15 gennaio in poi. La Conferenza Stato-Regioni dovrebbe riunirsi oggi e il DPCM è atteso tra domani e dopodomani.

In breve, la "zona gialla":
consentito il libero spostamento nel Comune o fra Comuni (anche in più persone); divieto di assembramento in qualunque area; mascherina sempre obbligatoria; negozi aperti; bar/ristoranti aperti alla clientela in presenza fino alle 18 e in modalità da asporto fino alle 22; coprifuoco dalle 22 alle 5; chiusi cinema, teatri, centri culturali; le scuole seguono i divieti tutt'ora in corso (didattica a distanza per tutte le Superiori al 50%); vietato lo spostamento fra le regioni.

SPOSTAMENTI

Quali sono le regole sugli spostamenti fino al 15 gennaio? Sarà consentito andare a trovare amici o parenti?
Fino al 15 gennaio sono vietati tutti gli spostamenti verso una Regione o Provincia Autonoma diversa dalla propria, ad eccezione di quelli dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità. È comunque sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, tranne che per le seconde case fuori dalla Regione o Provincia Autonoma. La possibilità di spostarsi, anche per andare a trovare amici o parenti, varia in relazione ai giorni, al luogo di partenza e alla destinazione del proprio spostamento.

In particolare: dall’11 al 15 gennaio
tra le 5.00 e le 22.00, sarà possibile spostarsi liberamente all’interno della propria Regione, quindi anche fare visita a parenti o amici nella stessa Regione. Non sono previsti limiti al numero degli spostamenti o delle persone che si spostano. Nelle eventuali zone arancioni ci si potrà spostare liberamente, e quindi far visita ad amici o parenti, solo all’interno del proprio Comune, dalle 5.00 alle 22.00; oltre tali orari e al di fuori del proprio Comune ci si potrà spostare solo per lavoro, salute o necessità. Nelle eventuali zone rosse saranno consentiti gli spostamenti per lavoro, salute o necessità; inoltre, sarà consentito spostarsi in ambito comunale verso una sola abitazione privata una volta al giorno, fra le 5.00 e le 22.00, nei limiti di due persone oltre ai minori di anni 14, alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Se si va a casa di parenti o amici, nel rispetto dei limiti e degli orari previsti dalla normativa, si deve comunque rispettare il cosiddetto “coprifuoco”? O si può rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione in qualsiasi momento?
Il rientro a casa dopo essere andati a trovare amici o parenti deve sempre avvenire tra le 5.00 e le 22.00, su tutto il territorio nazionale e indipendentemente dal fatto che il giorno sia feriale o festivo. I motivi che giustificano gli spostamenti tra le 22.00 e le 5.00 restano esclusivamente quelli di lavoro, necessità o salute.

Io e il mio coniuge/partner viviamo in città diverse per esigenze di lavoro (o per altri motivi). Sarà possibile per me o per lui/lei raggiungerlo/a?
Sarà possibile solo se il luogo scelto per il ricongiungimento coinciderà con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l’abitazione, definiti come nella FAQ precedente.

Visto il divieto di spostarsi tra Regioni differenti, in vigore fino al 15 gennaio, se lavoro in una Regione e sono residente in un’altra e il mio coniuge/partner lavora in una terza Regione, potrà raggiungermi nella mia città di residenza?
Nel caso in questione, il coniuge/partner potrà spostarsi per raggiungere il primo soltanto se ha la residenza o il domicilio nel Comune di destinazione o se in quel Comune c’è l’abitazione solitamente utilizzata dalla coppia.

Io e la mia famiglia ci siamo trasferiti nella nostra seconda casa, in un’altra Regione, entro il 20 dicembre. Io dovrò tornare al lavoro, nella Regione di provenienza, per alcuni giorni. Potrò tornare da loro entro il 15 gennaio?
No. Gli spostamenti verso le seconde case in una Regione diversa dalla propria sono vietati fino al 15 gennaio. Pertanto, nel caso specifico, lo spostamento dalla seconda casa al luogo di lavoro nel periodo tra il 21 dicembre e il 15 gennaio non può essere addotto come motivo giustificativo di un nuovo rientro nella seconda casa, in un’altra Regione, nello stesso periodo. Quindi si potrà tornare al lavoro ma poi non si potrà rientrare nella seconda casa.

I miei genitori, anziani ma in buona salute, vivono in una Regione diversa dalla mia. Posso andare a trovarli?
No, fino al 15 gennaio questi spostamenti sono vietati.

Visto il divieto di spostamento verso Regioni diverse, i genitori separati/affidatari possono recarsi in un’altra Regione, per andare a trovare i figli minorenni, o per portarli con sé alla propria residenza/domicilio/abitazione, nel rispetto dei provvedimenti del giudice o degli accordi con l’altro genitore? E possono recarsi all’estero per gli stessi motivi?
Sì, come già precisato, questi spostamenti rientrano tra quelli motivati da “necessità”, pertanto non sono soggetti a limitazioni. Nel caso di spostamenti da/per l’estero, è comunque necessario consultare l’apposita sezione sul sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per avere informazioni sulle specifiche prescrizioni sanitarie relative al Paese da cui si proviene o in cui ci si deve recare.

Ho dei parenti non autosufficienti che vivono in casa da soli, in un altro Comune/Regione, e ai quali periodicamente do assistenza. Potrò continuare a farlo anche con l’attuale divieto di spostarsi tra Regioni diverse? Potranno venire con me anche il mio coniuge/partner e i nostri figli?
Lo spostamento per dare assistenza a persone non autosufficienti è consentito anche tra Comuni/Regioni in aree diverse, ove non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti nello stesso Comune/Regione. Non è possibile, comunque, spostarsi in numero superiore alle persone strettamente necessarie a fornire l’assistenza necessaria: di norma la necessità di prestare assistenza non può giustificare lo spostamento di più di un parente adulto, eventualmente accompagnato dai minori o disabili che abitualmente egli già assiste.

In base alle disposizioni in vigore, è consentito recarsi in un’altra Regione per turismo?
Gli spostamenti per turismo verso un’altra Regione non sono consentiti fino al 15 gennaio 2021 compreso.

Come posso sapere se uno dei miei spostamenti rientra tra quelli ammissibili per “motivi di necessità”?
La valutazione circa l’eventuale sussistenza di motivi di necessità, in ciascuna vicenda concreta, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi, resta rimessa all’Autorità competente indicata dall’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei dpcm, è di norma il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall’agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.

In caso di accertamento di una violazione alle disposizioni che non ritengo motivato, come posso far valere le mie ragioni?
La valutazione circa la sussistenza di motivi giustificativi, e in particolare quelli per le situazioni di necessità, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi in ciascuna vicenda concreta, resta rimessa all’Autorità competente indicata dall’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei dpcm, è di norma il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall’agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Fino al 15 gennaio, in quali casi è possibile spostarsi nella seconda casa?
Fino al 15 gennaio 2021, gli spostamenti di un nucleo familiare convivente verso le seconde sono sempre consentiti, dalle 5.00 alle 22.00, all'interno della propria Regione e sempre vietati verso le altre Regioni. È consentito lo spostamento verso la seconda casa, anche se intestata a più comproprietari, di un solo nucleo familiare convivente.

NEGOZI, ESERCIZI, COMMERCIO, RISTORAZIONE...

Nella mia area sono aperti ristoranti, pizzerie, pasticcerie e altre attività di ristorazione? È consentito il consumo di cibi e bevande al loro interno?
In quest'area, i ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, sono aperti con possibilità di consumo all'interno dalle 5 alle 18. Dalle 5 alle 22 è consentita anche la vendita da asporto. La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.

È consentito entrare o restare all’interno di bar, ristoranti e degli altri locali adibiti alla ristorazione (pub, gelaterie, pasticcerie…), se è sospeso il consumo di cibi al loro interno?
Nelle aree o negli orari in cui è sospeso il consumo di cibi e bevande all’interno dei locali (si veda la faq precedente), l’ingresso e la permanenza negli stessi da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali.

Sono sospese le attività di somministrazione di alimenti e bevande e di ristorazione svolte da centri culturali, centri sociali e centri ricreativi a favore del proprio corpo associativo?
La sospensione di attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi include anche la sospensione delle attività interne di somministrazione di alimenti e bevande e di ristorazione a favore del proprio corpo associativo, trattandosi di una attività subordinata e collaterale rispetto alla attività principale.

La possibilità di continuare ad erogare oltre le ore 18 i servizi di ristorazione previsti per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade vale anche per esercizi siti in altre strade extraurbane o secondarie a lunga percorrenza?
No, possono restare aperti oltre le ore 18 solo gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Il trasporto, la consegna e il montaggio di mobili rientrano nella comprovata esigenza lavorativa che giustifica gli spostamenti?
Sì, rientrano fra le esigenze lavorative di cui all’art. 3, lettera a), del DPCM 3 dicembre 2020.

Si possono consegnare e montare i mobili o gli oggetti acquistati prima dell'introduzione delle restrizioni al commercio?
Sì, le vendite di mobili avvenute in negozio prima delle restrizioni, che non si fossero ancora concluse con la consegna e il montaggio, possono assimilarsi alle vendite a distanza.

A quali regole devono attenersi i commercianti, che svolgono attività diverse da quelle di ristorazione, e i gestori degli esercizi commerciali al dettaglio che sono aperti?
Non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole. Le attività commerciali al dettaglio si svolgono comunque a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.
Tali regole sono indicate all’articolo 1, comma 9, lettera ff) del DPCM 3 dicembre 2020.
Inoltre, le attività aperte devono rispettare i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, comprese le misure di cui agli allegati 9 e 11 del dpcm, relativi rispettivamente al “Commercio al dettaglio” e alle “Misure per gli esercizi commerciali”. Fra queste vi è il mantenimento, in tutte le attività, del distanziamento interpersonale e la pulizia e l’igiene ambientale almeno due volte al giorno e in funzione dell’orario di apertura, nonché la garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria. È inoltre obbligatorio far rispettare le altre misure anti-contagio, come l’ingresso uno alla volta negli esercizi di vicinato (fino a 40 metri quadrati), oltre a un massimo di due operatori e l’accesso regolamentato e scaglionato, in proporzione alla relativa superficie aperta al pubblico, nelle medie e grandi strutture di vendita, differenziando, ove possibile, percorsi di entrata e di uscita. A tal fine, è obbligatorio esporre un cartello che indichi il numero massimo di persone che possono essere contemporaneamente presenti all’interno dei locali. Infine, è previsto l’uso obbligatorio di mascherine e guanti per i lavoratori e quello del gel per disinfettare le mani e dei guanti monouso, particolarmente negli esercizi di vendita di generi alimentari e bevande, da mettere a disposizione in prossimità delle casse e dei sistemi di pagamento, nonché, ove possibile, individuare percorsi diversi per entrate e uscite.

SPORT, ATTIVITA' ALL'APERTO

È possibile praticare l’attività venatoria o la pesca dilettantistica o sportiva?
Sì, ovunque, rimanendo sempre all'interno dell'area gialla.

È possibile andare in palestra/piscina o in altre strutture sportive per fare attività motoria/sportiva?
Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP.
È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, dell’area gialla, per svolgere esclusivamente all'aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli.

È possibile praticare sport di contatto?
No, lo svolgimento degli sport di contatto, definiti nell’apposito decreto del Ministro dello sport sono sospesi. Sono inoltre vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto di carattere amatoriale. Tuttavia, è consentito svolgere all’aperto e a livello individuale i relativi allenamenti e le attività individuate con il suddetto decreto del ministro dello sport del 13 ottobre 2020, nonché gli allenamenti per sport di squadra, che potranno svolgersi in forma individuale, all’aperto e nel rispetto del distanziamento.

OFF Festival sport outdoor

OFF, il Festival degli sport outdoor (gratis)

Arriva OFF nei Comuni del Mondolè: il Festival dedicato agli sport outdoor Mancano due settimane al debutto di “OFF”, il Festival dedicato agli sport outdoor che coinvolgerà i cinque comuni dell’Unione montana Mondolè. Villanova, Roccaforte,...

Al “Multilanghe” di Dogliani, “Dopo Mezzanotte”: serata-evento del Museo del Cinema

Il Museo Nazionale del Cinema, in collaborazione con il Cinema Multilanghe di Dogliani, organizza una serata–evento dedicata al restauro del patrimonio cinematografico italiano e alla sua conservazione. Il prestigio internazionale dei restauri curati dal Museo...

Con Gola alla CRC Robaldo e Murizasco hanno entrambi un piede in CdA

La partita per la Fondazione CRC si è appena conclusa con l'elezione di Mauro Gola alla presidenza. E Luca Robaldo e Roberto Murizasco non nascondono la soddisfazione: «Siamo davvero felici perchè l'area monregalese sarà...

Mauro Gola eletto presidente della Fondazione CRC

Oggi, venerdì 3 maggio, Mauro Gola è stato eletto presidente della Fondazione CRC. Votato all'unanimità. La “grande sfida” era finita da settimane. In un certo senso, era conclusa prima ancora di cominciare: si sapeva...
Vicoforte confraternita battuti

Vicoforte. Francesco Guccini e le sue canzoni: presentazione letteraria nella Confraternita

Il 3 maggio alle 21 si terrà la presentazione di un libro scritto dal docente monregalese Andrea Sanfilippo. L’evento è previsto presso la Confraternita dei Battuti ed è organizzato dalla Biblioteca di Vicoforte, diretta...
gruppo figli genitori separati

Gruppo di ascolto e confronto dedicato ai figli dei genitori separati

Diamo voce ai nostri figli! A Mondovì un Gruppo di ascolto e confronto dedicato ai figli dei genitori separati Lo studio “La Giraffa - Professionisti per la gestione del conflitto”, nell’ambito delle iniziative avviate, propone...