Coronavirus: sospese le udienze non urgenti in Tribunale a Cuneo. Anche il Tribunale di Cuneo si adegua alle direttive nazionali per il contrasto alla diffusione del coronavirus. Il presidente Paolo Demarchi ha infatti diramato una nota con la quale le udienze non urgenti dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli Uffici giudiziari sono rinviate a data successiva al 22 marzo. Ci sono, però, delle eccezioni che vengono elencate di seguito.
Coronavirus: sospese le udienze non urgenti in Tribunale a Cuneo
Si stabilisce che da lunedì 9 marzo e fino a nuove disposizioni: l’accesso dell’utenza ai locali del Tribunale, dell’Unep e degli uffici del Giudice di Pace di Cuneo, Mondovì e Saluzzo sia limitato ai soli casi di urgenza e indifferibilità dell’atto da compiersi di persona, nonché alle persone risultanti dagli elenchi trasmessi giornalmente dai presidenti di sezione e dai giudici di pace referenti; la selezione degli ingressi verrà curata dal personale dell’Istituto di Vigilanza ed in nessun caso deve essere consentito l’ingresso di soggetti – diversi dal personale e dai magistrati - senza che sia verificato il loro diritto ad accedere ai locali; tutti i soggetti in ingresso, compresi magistrati e personale amministrativo del tribunale, dovranno sottoporsi alla sanificazione delle mani mediante l’apposito gel disponibile in portineria (la segreteria di Presidenza avrà cura di somministrare e di curare il rifornimento di tali presidi presso tutti gli accessi di tutti gli uffici giudiziari del distretto).
LE ECCEZIONI
Udienze penali. Udienze di convalida dell’arresto o del fermo, udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all’articolo 304 del codice di procedura penale, udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive, udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all’articolo 392 del codice di procedura penale, con dichiarazione di urgenza fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, adottando un provvedimento motivato e non impugnabile; udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all’articolo 392 del codice di procedura penale.
La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile. Nei soli casi in cui i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, si celebreranno le seguenti udienze: udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative; ai sensi dell’articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354; udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza; udienze nei procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione; udienze nei procedimenti a carico di imputati minorenni.
Udienze civili. Udienze nelle cause di competenza del Tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; nei procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l’adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l’esame diretto della persona del beneficiario, dell’interdicendo e dell’inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; nei procedimenti di cui all’articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; nei procedimenti di cui all’articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; nei procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; nei procedimenti di convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell’Unione europea; nei procedimenti di cui all’articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell’ufficio giudiziario o dal suo delegato (al fine di velocizzare le dichiarazioni di urgenza, viene fin d’ora espressamente delegato per tale compito il Presidente della sezione civile) in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile.
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