(a.c.) – Per il giudice non c’è responsabilità penale: è stata assolta la 60enne che il 15 agosto del 2017, a Villanova, aveva investito alla guida della sua auto un bambino di appena due anni, figlio di una coppia di vicini. La donna stava rientrando a casa quando, imboccata la rampa che conduce ai garage condominiali, urtò contro il piccolo che si era allontanato di pochi passi dal padre. In seguito all’incidente la vittima aveva dovuto affrontare un lungo ricovero all’ospedale di Mondovì e al Regina Margherita di Torino, subendo ripetuti interventi di chirurgia ricostruttiva. Secondo il perito dell’Inail, sebbene le conseguenze a lungo termine debbano essere ancora valutate, gli sfregi saranno permanenti.
La famiglia del bambino si era in un primo tempo costituita come parte civile contro la vicina di casa, la quale dal canto suo sosteneva di aver imboccato la rampa a bassa velocità e di non essersi accorta in alcun modo della presenza del bimbo. Il pm Raffaele Delpui aveva chiesto per l’imputata la condanna a due mesi di reclusione, il minimo edittale: secondo l’accusa, la visibilità dell’automobilista in quel punto era sufficiente a permetterle di notare l’ostacolo sulla strada, quand’anche il bambino fosse stato seduto o sdraiato per terra.
Su questo punto si era concentrato l’avvocato Alessandro Viglione, sostenendo, sulla scorta delle perizie di parte, che la visibilità in quel tratto fosse molto ridotta. La tipologia delle lesioni riportate, secondo la difesa, accredita inoltre la tesi che al momento dell’investimento il piccolo non fosse in posizione eretta. Il legale ha poi sostenuto che il tratto di strada in cui è avvenuto l’investimento fosse già pertinenza del condominio e non della pubblica via: un fatto che, in assenza di querela da parte dei genitori (già risarciti), fa venire meno le condizioni di procedibilità penale.
Proprio quest’ultima argomentazione è risultata dirimente. Il giudice Giovanni Mocci ha ritenuto che l’impatto fosse avvenuto su strada privata, pronunciando di conseguenza una sentenza di non doversi procedere.