Velox di Pogliola: illegittimo? Intervento di due avvocati, le spiegazioni della Polizia locale

Un’ipotesi che potrebbe scatenare il pandemonio fra gli automobilisti. Ma la Polizia locale replica: «Assolutamente legittimo»

Un’ipotesi che potrebbe scatenare il pandemonio fra gli automobilisti di Mondovì e di mezza provincia. Almeno, di tutti quelli che hanno attraversato quel tratto di Pogliola sotto l’occhio implacabile della telecamera del nuovo autovelox. Che ha fatto quasi 15 mila multe in pochi mesi: un “bottino” niente male. Ma la Polizia locale di Mondovì replica: «Quell'autovelox è assolutamente legittimo». Qua di seguito tutte le spiegazioni.

Riportiamo l’analisi che ci è stata inviata dagli avvocati Marco Cuniberti ed Edoardo Manassero, facendo subito una precisazione: tutto si basa sull’autorizzazione prefettizia dell’autovelox in questione e sulla sua collocazione.

Punto n. 1: il decreto prefettizio
Così ci scrivono gli avvocati: «Il d.l. 121/2002 consente al Prefetto di stilare un elenco di strade in cui autorizza eccezionalmente l’installazione di apparecchi di rilevamento automatico (cioè autovelox che consentano di rilevare la velocità senza procedere al fermo immediato del mezzo) in alcuni tipi di strade, con particolari caratteristiche, che rendano opportuno/necessario l'uso di tali strumenti. L’ordinanza della Cassazione 5532/2017 ha stabilito l'illegittimità dei decreti prefettizi che autorizzino l’installazione di apparecchi di rilevamento automatico anche in strade di tipo diverso da quelli tassativamente indicati dall’art. 4, del citato d.l. 121/2002 (per quel che ci riguarda, debbono essere strade extraurbane secondarie, o strade urbane a scorrimento). Poichè, da quanto risulta da notizie apprese ufficiosamente, risulterebbe che l'apparecchiatura di rilevamento automatico installata a Pogliola sarebbe autorizzata da un simile decreto prefettizio, occorre chiedersi se il tratto di strada coinvolto possa rientrare in una delle tipologie indicate dal suddetto art. 4: in caso contrario, come ha ben spiegato la Suprema Corte, sarebbe illegittimo il decreto prefettizio e, di conseguenza, anche gli accertamenti così effettuati».

Punto n. 2: la strada urbana
«Se si trattasse di strada classificabile come "extraurbana", non vi sarebbero problemi di legittimità, perché il Prefetto può autorizzare l'installazione anche su carreggiate con simili caratteristiche tecniche. In caso di strada "urbana", dovrebbe necessariamente trattarsi di una c.d. "via urbana di scorrimento", che però deve avere almeno due carreggiate indipendenti o separate, con almeno due corsie di marcia per ciascuna carreggiata: ed è evidente che il tratto in questione non presenta queste caratteristiche. Per stabilire se quel tratto di strada sia "urbana" o "extraurbana", dobbiamo attenerci alle definizioni del Codice della Strada. Per l'art. 3, comma 1, n. 51, la "strada urbana" è quella "interna ad un centro abitato". Lo stesso art. 3, comma 1, ma al n. 8, chiarisce poi che per "centro abitato" si intende "l’insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine"; e per "insieme di edifici" deve intendersi "un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada".
Ora, poiché il centro abitato di Pogliola, proprio sulla SP Cuneo/Mondovì, è delimitata da un segnale di inizio e poiché i fabbricati sono ben più di 25 (deve intendersi l'area da entrambi i lati della stessa Strada Provinciale e vi è pure la stazione!) e vi sono aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali, sembrerebbe chiaro trattarsi di area urbana.
A ciò si aggiunga che è lo stesso Comune di Mondovì che nelle planimetrie del piano regolatore definisce proprio quella zona come "area urbana - centro abitato", il che parrebbe togliere ogni dubbio sulla natura di "strada urbana". Se così fosse, sarebbe illegittimo un decreto prefettizio che autorizzasse la collocazione di quell’autovelox, visto che la strada non ha le caratteristiche per rientrare tra quelle c.d. "di scorrimento" (le uniche strade urbane per le quali il D.L. 121/2002 legittima un provvedimento del genere)».

La replica della Polizia locale: «Assolutamente legittimo: ecco perché»
La replica arriva dalla Polizia locale di Mondovì, che spiega perché il velox sarebbe assolutamente legittimo: «L'autovelox è assolutamente regolare, ed è montato su una strada provinciale in un tratto di strada extra-urbana. Il Piano regolatore non c'entra. Quel tratto di strada non è classificabile come "area urbana". I cartelli indicati dagli avvocati non sono cartelli di inizio e fine di un centro abitato, che sarebbero del tipo di colore bianco e con la scritta nera, ma sono "cartelli di territorio", ovvero quelli di colore marrone. Non identificano un centro urbano. Infatti, se Pogliola fosse "centro abitato", il limite di velocità dovrebbe essere dei 50 km orari, e non di 70 km orari come in questo caso». Inoltre: «Il Codice della strada dice chiaramente che un centro abitato deve avere 25 edifici continui, lungo quel tratto di strada: a Pogliola gli edifici sono sparsi, la stazione si trova su un'altra strada, e non sono assolutamente continui».

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