Superbonus 110%: Un’occasione per la riqualificazione energetica della propria abitazione

Superbonus 110% per la riqualificazione energetica della propria abitazione. Ecco alcune indicazioni sul funzionamento delle agevolazioni

Superbonus 110% riqualificazione energetica

Superbonus 110%: un’occasione da sfruttare per la riqualificazione energetica della propria abitazione. Ecco alcune indicazioni sul funzionamento delle agevolazioni

Grazie al “Superbonus al 110%” chi esegue una ristrutturazione della propria abitazione fino al 31 dicembre 2021 può contare su una detrazione del 110% delle spese sostenute per gli interventi che migliorano l’efficienza energetica degli edifici e che riducono il rischio sismico. Il cosiddetto “Superbonus” è una detrazione del 110% sulle spese sostenute per chi effettuerà interventi di isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e riduzione del rischio sismico nei propri condomini o abitazioni. La detrazione fiscale del 110% vale per i lavori effettuati fino al 31 dicembre 2021 e sarà suddivisa in 5 rate di pari ammontare. Ad esempio, per una spesa di 10.000 euro, si ottengono 11.000 euro di detrazione pari a 2.200 euro annui da recuperare nelle 5 dichiarazioni dei redditi presentate successivamente all’esecuzione dei lavori.

Superbonus 110% per la riqualificazione energetica: le ultime novità

La proroga del superbonus è fissata al 30 giugno 2022, con un meccanismo mobile per i condomini che consentirà di proseguire i lavori avviati ma non conclusi entro tale data. Si avrà tempo fino al 31 dicembre se alla scadenza ordinaria dell’agevolazione sarà completato almeno il 60% dei lavori. Non c’è solo la proroga tra le novità relative al superbonus del 110% contenute nella Legge di Bilancio 2021. Dalla definizione di unità funzionalmente indipendente, fino all’apertura limitata all’unico proprietario, facciamo il punto su cosa cambia con le ultime modifiche al Decreto Rilancio. Innanzitutto l’ampliamento del superbonus 110% alla coibentazione del tetto, senza limiti sulla superficie disperdente al solo sottotetto. Cambia anche la definizione di unità immobiliare funzionalmente indipendente. È tale l’unità immobiliare dotata di almeno tre delle seguenti installazioni e manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale.
Con le novità previste, accedono al superbonus anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi raggiungano una classe energetica in fascia A. Si tratta di un cambiamento molto importante non solo per l’aumento della platea di beneficiari, ma anche in ottica di semplificazione.

La disposizione stabilisce anche che la detrazione si applica pure agli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche nonché nel caso siano effettuati in favore di persone aventi più di 65 anni.

Superbonus 110% riqualificazione energetica

Tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione vengono incluse anche le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
Il DL Rilancio prevede che “i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti… e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati”. Asseverazione che deve essere inviata all’ENEA. Per questa attività si far riferimento al “Decreto Asseverazioni”: il provvedimento contiene i termini e le modalità di trasmissione dell’asseverazione, le verifiche ai fini dell’accesso alla cessione o allo sconto in fattura, i controlli a campione, le sanzioni, la comunicazione all’Agenzia delle Entrate e al Mef, la rendicontazione delle attività. Parte fondamentale è dedicata alle caratteristiche delle polizze assicurative che i tecnici abilitati (professionisti tecnici) devono stipulare per “essere in regola”.

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Con il Superbonus 110%, tutti vogliono intervenire su vecchi edifici, magari in condizioni fatiscenti e addirittura ruderi. Spesso, questi edifici erano riscaldati con un solo camino o con stufe a legna. L’Agenzia delle Entrate ha più volte puntualizzato che, per ottenere il Superbonus, è necessaria la presenza nell’edificio dell’impianto termico, che, con le ultime novità, può essere individuato anche in una vecchia stufa. Per questo il Superbonus potrà essere applicato anche in caso di demolizione e ricostruzione qualora questa caratteristica sia rispettata.

Superbonus 110%: un’occasione da sfruttare per la riqualificazione energetica della propria abitazione. Ecco alcune indicazioni sul funzionamento delle agevolazioni

Quando si può usare il Superbonus 110% per la riqualificazione energetica:

Gli interventi che danno diritto alla detrazione del 110% sono sostanzialmente di due tipi e possono riguardare sia la singola unità immobiliare che il condominio, sono in ogni caso escluse le nuove costruzioni, infatti gli immobili oggetto dell’intervento devono esser già esistenti. Di fatto si agevolano i grossi interventi che migliorano la prestazione termica dell’edificio e quelli volti a ridurre il rischio sismico, secondo uno schema preciso, confermato dall’Agenzia delle Entrate.

Interventi “trainanti”

Superbonus 110% riqualificazione energetica

Interventi di isolamento termico delle superfici opache inclinate, verticali e orizzontali (delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno, i vani non riscaldati o il terreno, compreso il tetto) che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari, che sia indipendente e disponga di accesso autonomo all’esterno. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi, stabiliti dal Decreto dell’11 ottobre 2017 firmato dal ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare. La detrazione spetta per una spesa massima di 40.000 euro moltiplicata per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità. Se l’edificio ha più di 8 unità abitative la spesa massima si abbassa a 30.000 euro a unità. Per gli edifici unifamiliari o per gli appartamenti in condominio, ma con accesso autonomo all’esterno, la spesa massima detraibile è di 50.000 euro.

Interventi condominiali per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento (nel caso si installino pompe di calore reversibili) e alla produzione di acqua calda sanitaria. Gli impianti centralizzati devono essere dotati di: generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A; generatori a pompa di calore, ad alta efficienza, anche con sonde geotermiche; apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro; sistemi di microcogenerazione che conducano a un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%; collettori solari. Esclusivamente per i Comuni montani è ammesso anche l’allaccio al teleriscaldamento.

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La detrazione spetta anche per le spese di smaltimento o bonifica dell’impianto sostituito, per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente con sistemi fumari multipli o collettivi nuovi compatibili con apparecchi a condensazione, per le spese relative all’adeguamento dei sistemi di distribuzione come i tubi, di emissione come i sistemi scaldanti e di regolazione come sonde, termostati e valvole termostatiche. La spesa massima per usufruire del 110% è di 20.000 euro, moltiplicata per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici fino a 8 unità. Se le unità sono più di 8, la spesa massima per ognuna si abbassa a 15.000 euro.

Interventi su edifici singoli (o delle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano indipendenti e dispongano di accesso autonomo all’esterno) per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti aventi le stesse caratteristiche di quelli appena visti per gli interventi condominiali, con l’aggiunta per le aree non metanizzate, dell’installazione di caldaie a biomassa con prestazioni emissive almeno pari alla classe di qualità 5 stelle. La detrazione spetta anche per le spese di smaltimento o bonifica dell’impianto sostituito. La spesa massima per usufruire del 110% è di 30.000 euro.

Se su di uno stesso immobile vengono eseguiti più interventi che danno diritto al “Superbonus”, la spesa massima detraibile è data dalla somma dei limiti di spesa fissati per ogni intervento. Allo stesso modo, per gli interventi condominiali, la spesa detraibile che spetta ad ogni condomino è fissata in base ai millesimi di parti comuni di sua competenza, infatti, i limiti che variano in base al numero di unità immobiliari che costituiscono il condominio servono esclusivamente per calcolare la spesa massima complessivamente detraibile.

La detrazione del 110% si applica anche alle spese funzionali all’esecuzione dell’intervento, quali l’acquisto di materiali, la progettazione e le spese professionali, perizie, installazione di ponteggi, smaltimento dei materiali rimossi, Iva, imposta di bollo, diritti sui titoli abilitativi edilizi.

Interventi “trainati”

Il Superbonus del 110% spetta anche per alcuni interventi che vengono eseguiti congiuntamente ad almeno uno di quelli appena visti e che per questo vengono definiti “trainati”. Occorre prestare attenzione alla data di effettuazione di questi lavori infatti, possono ottenere la detrazione maggiorata del 110% solo se eseguiti nell’intervallo di tempo che va dalla data di inizio lavori a quella di fine lavori degli interventi così detti “trainanti”. In particolare, viene riconosciuto il “Superbonus” per: altri lavori di riqualificazione energetica, la detrazione del 110% spetta anche su questi lavori nei limiti di spesa relativi a questi ultimi; l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici; installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica e di sistemi di accumulo a questi integrati.

In particolare, in caso di installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, la detrazione del 110% spetta su una spesa massima di 48.000 euro e comunque entro il limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico per ogni singola unità immobiliare. La detrazione è vincolata alla cessione in favore del GSE (gestore dei servizi energetici) dell’energia non autoconsumata in sito o non condivisa per l’autoconsumo. La detrazione spetta anche in caso di installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema.

La detrazione del 110% spetta per un limite di spesa più basso, cioè di 1.600 euro per ogni kWh nel caso in cui sia contestuale anche un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica.
Il limite di spesa di 48.000 euro è cumulativo per impianto fotovoltaico e sistema di accumulo integrato ed è riferito alla singola unità immobiliare.

A chi spetta la detrazione

Per usufruire della detrazione si deve possedere o detenere l’immobile in base a un titolo idoneo. In particolare, la detrazione spetta: ai proprietari e nudi proprietari; ai titolari di un diritto reale di godimento quali usufrutto, uso, abitazione o superficie; ai locatari o comodatari (previo consenso del legittimo possessore); ai familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile ristrutturato, a condizione che sostenga le spese e siano intestati a lui bonifici e fatture; al convivente more uxorio del proprietario dell’immobile anche in assenza di un contratto di comodato. La spesa massima detraibile è riferita all’immobile, da dividere tra gli aventi diritto in base alla quota di spesa sostenuta.

In caso di cessione dell’immobile su cui sono stati fatti interventi, le quote residue di superbonus passano all’acquirente salvo diverso accordo tra le parti, in caso di successione invece, passano all’erede che materialmente dispone dell’immobile.

Superbonus 110%: un’occasione da sfruttare per la riqualificazione energetica della propria abitazione. Ecco alcune indicazioni sul funzionamento delle agevolazioni

Come ottenere la detrazione

Per ottenere la detrazione del 110%, gli interventi, nel complesso, devono assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche (ad esempio dalla D alla B), anche congiuntamente ad altri interventi di efficientamento energetico, all’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo. Il passaggio di classe va dimostrato con l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Gli interventi relativi all’ecobonus devono essere asseverati da tecnici abilitati per il rispetto dei requisiti e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. I professionisti incaricati attestano anche la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Gli interventi relativi al “Sismabonus” devono essere asseverati da professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza.

Ai fini del rilascio di attestazioni e asseverazioni, i tecnici abilitati sono tenuti alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi che hanno certificato e comunque, almeno pari a 500.000 euro, a garanzia dei propri clienti e del bilancio dello Stato per il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata. Ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica una sanzione da 2.000 a 15.000 euro per dichiarazione infedele resa e il beneficio fiscale decade.

L’asseverazione per ecobonus e sismabonus viene rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori pari almeno al 30% del valore complessivo del preventivo dei lavori da effettuare. L’asseverazione deve esser predisposta online sul sito di ENEA tramite la modulistica ufficiale emanata dal MISE, diversa a seconda che venga resa per la fine dei lavori o per lo stato di avanzamento e deve essere stampata e firmata con apposizione del timbro del tecnico in ogni pagina. Una copia dell’asseverazione deve essere trasmessa in via telematica ad ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie e lo sviluppo economico) entro 90 giorni dal termine dei lavori.

I pagamenti

Per ottenere il Superbonus è necessario pagare tramite bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la partita Iva del soggetto destinatario del bonifico. Possono essere usati anche i moduli di bonifico attualmente predisposti dalle banche per i pagamenti di ristrutturazioni edilizie ed ecobonus.

Cedere la detrazione

In alternativa alla fruizione della detrazione in dichiarazione dei redditi, è possibile optare per la cessione della detrazione a terzi. Possono cedere il credito: capienti e incapienti beneficiari della detrazione; altri soggetti a cui il credito è stato ceduto. Il credito si può cedere a fornitori, sub-appaltatori e produttori di materiali messi in opera; altri soggetti privati collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione, anche non esecutori diretti dei lavori, purchè facenti parte di consorzi, reti d’impresa, associazioni temporanee d’impresa nei quali siano compresi i soggetti esecutori dei lavori; consorzi, reti d’impresa, Energy Service Company (ESCO), Società di Servizi Energetici (SSE) dei quali fa parte almeno un soggetto collegato al rapporto che ha dato origine alla detrazione. In questi ultimi mesi, gli Istituti di credito si sono mossi per mettere a punto soluzioni da proporre ai propri clienti. Ognuno ha la propria formula, ma in linea di massima il credito viene ceduto al 102%, cui si devono sommare gli interessi di un prestito ponte per sostenere le spese.

Sconto in fattura

I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (“Bonus casa”), efficienza energetica (“Ecobonus”), adozione di misure anti-sismiche (“Sismabonus”), recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti inclusi quelli di sola pulitura e tinteggiatura esterna (“Bonus facciate”), installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, installazione di impianti fotovoltaici e di sistemi di accumulo integrati, nonché gli interventi previsti dal “Superbonus”, possono optare, in luogo all’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto (100%, NO 110%). L’anticipo (e quindi lo sconto) viene effettuato dal fornitore che ha eseguito gli interventi che può a sua volta recuperarlo sotto forma di credito d’imposta, o cederlo ad altri soggetti (non meglio specificati), compresi gli Istituti di credito e altri intermediari finanziari.

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