Superbonus 110%: un’opportunità da sfruttare

Superbonus 110%: un'opportunità da sfruttare. Ecco alcune indicazioni sul funzionamento delle agevolazioni. Tutto ciò che occorre tenere presente per impostare l’intervento ed ottenere la detrazione

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Confartigianato Cuneo si è mossa per agevolare iscritti e loro clienti. L'altra settimana un incontro a Vicoforte per spiegare tutte le opportunità - Superbonus 110%: un'opportunità da sfruttare
Superbonus 110%: un'opportunità da sfruttare. Ecco alcune indicazioni sul funzionamento delle agevolazioni. Tutto ciò che occorre tenere presente per impostare l’intervento ed ottenere la detrazione

Grazie al “Superbonus al 110%” chi esegue una ristrutturazione della propria abitazione fino al 31 dicembre 2021 può contare su una detrazione del 110% delle spese sostenute per gli interventi che migliorano l’efficienza energetica degli edifici e che riducono il rischio sismico.

Il Decreto Rilancio ha introdotto il cosiddetto Superbonus: una detrazione del 110% sulle spese sostenute per chi effettuerà interventi di isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e riduzione del rischio sismico nei propri condomini o abitazioni singole. La detrazione fiscale del 110% vale per i lavori effettuati fino al 31 dicembre 2021 e sarà suddivisa in 5 rate di pari ammontare. Ad esempio, per una spesa di 10.000 euro, si ottengono 11.000 euro di detrazione pari a 2.200 euro annui da recuperare nelle 5 dichiarazioni dei redditi presentate successivamente all'esecuzione dei lavori.

I dubbi su questa grande opportunità di risparmio per i cittadini sono ancora parecchi, tanto che anche l’Agenzia delle entrate ha raccolto e tentato di dare una risposta alle molte domande dei contribuenti che le sono state inoltrate. Non sempre però queste risposte sono chiare. Oltretutto manca ancora il decreto del Mise che potrebbe, in parte, rimodulare la normativa.

Superbonus 110%: un'opportunità da sfruttare. Quando si può usare

Gli interventi che danno diritto alla detrazione del 110% sono sostanzialmente di due tipi e possono riguardare sia la singola unità immobiliare che il condominio, sono in ogni caso escluse le nuove costruzioni, infatti gli immobili oggetto dell’intervento devono esser già esistenti. Di fatto si agevolano i grossi interventi che migliorano la prestazione termica dell’edificio e quelli volti a ridurre il rischio sismico, secondo uno schema preciso, confermato dall’Agenzia delle Entrate.

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Interventi “trainanti”

Interventi di isolamento termico delle superfici opache inclinate, verticali e orizzontali (delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno, i vani non riscaldati o il terreno, compreso il tetto) che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari, che sia indipendente e disponga di accesso autonomo all’esterno. In attesa dell’emanazione del decreto del Mise che definisca i nuovi requisiti, gli interventi di isolamento devono rispettare i requisiti di trasmittanza U indicati nel decreto del Mise dell’11 marzo 2008. I materiali isolanti utilizzati, inoltre, devono rispettare i criteri ambientali minimi, stabiliti dal decreto dell’11 ottobre 2017 firmato dal ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare. La detrazione spetta per una spesa massima di 40.000 euro moltiplicata per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità. Se l’edificio ha più di 8 unità abitative la spesa massima si abbassa a 30.000 euro a unità. Per gli edifici unifamiliari o per gli appartamenti in condominio, ma con accesso autonomo all’esterno, la spesa massima detraibile è di 50.000 euro.

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Interventi condominiali per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento (nel caso si installino pompe di calore reversibili) e alla produzione di acqua calda sanitaria. Gli impianti centralizzati devono essere dotati di: generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A; generatori a pompa di calore, ad alta efficienza, anche con sonde geotermiche; apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro; sistemi di microcogenerazione che conducano a un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%; collettori solari. Esclusivamente per i Comuni montani è ammesso anche l’allaccio al teleriscaldamento.

La detrazione spetta anche per le spese di smaltimento o bonifica dell’impianto sostituito, per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente con sistemi fumari multipli o collettivi nuovi compatibili con apparecchi a condensazione, per le spese relative all’adeguamento dei sistemi di distribuzione come i tubi, di emissione come i sistemi scaldanti e di regolazione come sonde, termostati e valvole termostatiche. La spesa massima per usufruire del 110% è di 20.000 euro, moltiplicata per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici fino a 8 unità. Se le unità sono più di 8, la spesa massima per ognuna si abbassa a 15.000 euro.

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Interventi su edifici singoli (o delle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano indipendenti e dispongano di accesso autonomo all’esterno) per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti aventi le stesse caratteristiche di quelli appena visti per gli interventi condominiali, con l’aggiunta per le aree non metanizzate, dell’installazione di caldaie a biomassa con prestazioni emissive almeno pari alla classe di qualità 5 stelle. La detrazione spetta anche per le spese di smaltimento o bonifica dell’impianto sostituito. La spesa massima per usufruire del 110% è di 30.000 euro.

Se su di uno stesso immobile vengono eseguiti più interventi che danno diritto al “Superbonus”, la spesa massima detraibile è data dalla somma dei limiti di spesa fissati per ogni intervento. Allo stesso modo, per gli interventi condominiali, la spesa detraibile che spetta ad ogni condomino è fissata in base ai millesimi di parti comuni di sua competenza, infatti, i limiti che variano in base al numero di unità immobiliari che costituiscono il condominio servono esclusivamente per calcolare la spesa massima complessivamente detraibile.

La detrazione del 110% si applica anche alle spese funzionali all’esecuzione dell’intervento, quali l’acquisto di materiali, la progettazione e le spese professionali, perizie, installazione di ponteggi, smaltimento dei materiali rimossi, Iva, imposta di bollo, diritti sui titoli abilitativi edilizi.

Interventi “trainati”

Il superbonus del 110% spetta anche per alcuni interventi che vengono eseguiti congiuntamente ad almeno uno di quelli appena visti e che per questo vengono definiti “trainati”. Occorre prestare attenzione alla data di effettuazione di questi lavori infatti, possono ottenere la detrazione maggiorata del 110% solo se eseguiti nell’intervallo di tempo che va dalla data di inizio lavori a quella di fine lavori degli interventi così detti “trainanti”. In particolare, viene riconosciuto il “Superbonus” per: altri lavori di riqualificazione energetica, la detrazione del 110% spetta anche su questi lavori nei limiti di spesa relativi a questi ultimi; l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici; installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica e di sistemi di accumulo a questi integrati.

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In particolare, in caso di installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, la detrazione del 110% spetta su una spesa massima di 48.000 euro e comunque entro il limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico per ogni singola unità immobiliare. La detrazione è vincolata alla cessione in favore del GSE (gestore dei servizi energetici) dell’energia non autoconsumata in sito o non condivisa per l’autoconsumo. La detrazione spetta anche in caso di installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema.

La detrazione del 110% spetta per un limite di spesa più basso, cioè di 1.600 euro per ogni kWh nel caso in cui sia contestuale anche un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica.

Il limite di spesa di 48.000 euro è cumulativo per impianto fotovoltaico e sistema di accumulo integrato ed è riferito alla singola unità immobiliare.

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La detrazione non spetta se si percepiscono altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione e gli incentivi per lo scambio sul posto.

Superbonus 110%: un'opportunità da sfruttare.
Qui il sito della Confartigianato con tutte le indicazioni

Chi ha diritto al “Superbonus”

Per le persone fisiche, l’utilizzo delle detrazioni è ammesso su al massimo due unità immobiliari, oltre agli eventuali interventi su parti comuni condominiali. In caso di interventi condominiali hanno diritto alla detrazione anche i possessori di sole pertinenze (ad esempio box o cantine) che abbiano partecipato alla spesa. In ogni caso, la detrazione massima che ogni contribuente può ottenere è pari all’imposta annua che dovrebbe versare, se si è incapienti, la parte di detrazione non goduta non può esser recuperata negli anni successivi o chiesta a rimborso, ma può essere ceduta a terzi. Sono in ogni caso escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 cioè le abitazioni di lusso.
La spesa deve essere sostenuta da: condomini; persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, cioè solo per gli immobili che non sono compresi nei beni dell’azienda o che siano strumentali all’esercizio dell’attività lavorativa professionale; dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica (in questo caso la detrazione è possibile per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022); dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci; dalle ONLUS, dalle organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e dalle associazioni sportive dilettantistiche (per queste ultime solo gli spogliatoi).

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Per usufruire della detrazione si deve possedere o detenere l’immobile in base a un titolo idoneo. In particolare, la detrazione spetta: ai proprietari e nudi proprietari; ai titolari di un diritto reale di godimento quali usufrutto, uso, abitazione o superficie; ai locatari o comodatari (previo consenso del legittimo possessore); ai familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile ristrutturato, a condizione che sostenga le spese e siano intestati a lui bonifici e fatture; al convivente more uxorio del proprietario dell’immobile anche in assenza di un contratto di comodato. La spesa massima detraibile è riferita all'immobile, da dividere tra gli aventi diritto in base alla quota di spesa sostenuta.
In caso di cessione dell’immobile su cui sono stati fatti interventi, le quote residue di superbonus passano all'acquirente salvo diverso accordo tra le parti, in caso di successione invece, passano all'erede che materialmente dispone dell’immobile.

Come ottenere la detrazione

Per ottenere la detrazione del 110%, gli interventi, nel complesso, devono assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche (ad esempio dalla D alla B), anche congiuntamente ad altri interventi di efficientamento energetico, all'installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo. Il passaggio di classe va dimostrato con l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Gli interventi relativi all’ecobonus devono essere asseverati da tecnici abilitati per il rispetto dei requisiti e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. I professionisti incaricati attestano anche la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Gli interventi relativi al “Sismabonus” devono essere asseverati da professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza.

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Ai fini del rilascio di attestazioni e asseverazioni, i tecnici abilitati sono tenuti alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi che hanno certificato e comunque, almeno pari a 500.000 euro, a garanzia dei propri clienti e del bilancio dello Stato per il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata. Ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica un a sanzione da 2.000 a 15.000 euro per dichiarazione infedele resa e il beneficio fiscale decade.

L’asseverazione per ecobonus e sismabonus viene rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori pari almeno al 30% del valore complessivo del preventivo dei lavori da effettuare. L’asseverazione deve esser predisposta online sul sito di ENEA tramite la modulistica ufficiale emanata dal MISE, diversa a seconda che venga resa per la fine dei lavori o per lo stato di avanzamento e deve essere stampata e firmata con apposizione del timbro del tecnico in ogni pagina. Una copia dell’asseverazione deve essere trasmessa in via telematica ad ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie e lo sviluppo economico) entro 90 giorni dal termine dei lavori.

I pagamenti

Per ottenere il Superbonus è necessario pagare tramite bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la partita Iva del soggetto destinatario del bonifico. Possono essere usati anche i moduli di bonifico attualmente predisposti dalle banche per i pagamenti di ristrutturazioni edilizie ed ecobonus.

Cedere la detrazione

In alternativa alla fruizione della detrazione in dichiarazione dei redditi, è possibile optare per la cessione della detrazione a terzi. Possono cedere il credito: capienti e incapienti beneficiari della detrazione; altri soggetti a cui il credito è stato ceduto. Il credito si può cedere a fornitori, sub-appaltatori e produttori di materiali messi in opera; altri soggetti privati collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione, anche non esecutori diretti dei lavori, purchè facenti parte di consorzi, reti d’impresa, associazioni temporanee d’impresa nei quali siano compresi i soggetti esecutori dei lavori; consorzi, reti d’impresa, Energy Service Company (ESCO), Società di Servizi Energetici (SSE) dei quali fa parte almeno un soggetto collegato al rapporto che ha dato origine alla detrazione.

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I soggetti incapienti (soggetti non tenuti a pagare l’Irpef perché aventi un reddito troppo basso secondo i limiti fissati dalla norma – articolo 14 del Dl 63/2013 –. Contribuenti che hanno redditi di lavoro dipendente o assimilati, e dichiarano un reddito complessivo non superiore a 8 mila euro annui, e dei pensionati con pensione fino a 7.500 euro, redditi di terreni fino a 185,92 euro e il reddito della sola abitazione principale. Queste condizioni devono verificarsi nell’anno precedente a quello in cui vengono sostenute le spese di riqualificazione energetica per le quali si cede la detrazione) possono cedere il credito indistintamente a qualsiasi soggetto privato, non necessariamente collegato al rapporto che ha dato origine alla detrazione; essi possono inoltre cedere il credito a banche ed intermediari finanziari, altrimenti esclusi dal meccanismo di cessione, anche se facenti parte di consorzi o reti d’impresa collegati al rapporto.

È consentita una sola cessione dopo quella che ha originato la detrazione. Il credito ceduto è disponibile dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono state sostenute le spese o, in caso di passaggio successivo, il fornitore ha emesso la fattura. Il credito attribuito al cessionario è utilizzabile in compensazione solo in modalità telematica presso l’Agenzia delle Entrate. Con la conversione in legge e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del c.d. “Decreto Rilancio” come Legge del 17 luglio 2020, n. 77 – recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”– viene estesa la cedibilità del credito per tutti gli interventi agevolabili, anche verso istituti di credito e altri intermediari finanziari. L’opzione può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.

Sconto in fattura

I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (“Bonus casa”), efficienza energetica (“Ecobonus”), adozione di misure anti-sismiche (“Sismabonus”), recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti inclusi quelli di sola pulitura e tinteggiatura esterna (“Bonus facciate”), installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, installazione di impianti fotovoltaici e di sistemi di accumulo integrati, nonché gli interventi previsti dal “Superbonus”, possono optare, in luogo all’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto (100%, NO 110%). L’anticipo (e quindi lo sconto) viene effettuato dal fornitore che ha eseguito gli interventi che può a sua volta recuperarlo sotto forma di credito d’imposta, o cederlo ad altri soggetti (non meglio specificati), compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.

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I CONSIGLI

  • Contattare un esperto di diagnosi energetica.
  • Far realizzare una analisi energetica dell’edificio, con annesso Ape ante lavori, che ne determini la classe energetica di partenza e i possibili miglioramenti (attività professionale a pagamento a prescindere da qualsiasi intervento si sceglie di fare).
  • Verificare le possibilità di intervento che consentano il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
  • Far realizzare un progetto con annesso computo metrico (attività professionale a pagamento a prescindere da qualsiasi intervento si sceglie di fare).
  • Contattare una o più imprese affidabili e farsi fare qualche preventivo specificando la volontà di usufruire dello sconto in fattura/cessione del credito.
  • Scegliere il preventivo.
  • Avviare i lavori tramite l’impresa scelta (a cui certamente dovrà essere dato un acconto) e scegliere un direttore dei lavori (a pagamento) che possa garantire l’omogeneità dei lavori rispetto al progetto.
  • A stati di avanzamento lavori (SAL) o al termine dell’intervento far realizzare l’analisi energetica dell’edificio, con annesso Ape post lavori, che attesti il raggiungimento del miglioramento energetico in progetto e la congruità dei costi (attività professionale a pagamento).
  • Verificare che avvenga la comunicazione ad ENEA, attraverso l’apposito portale, degli interventi svolti e relativa documentazione asseveratoria.

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